Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-07-2011) 07-11-2011, n. 40108

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Foggia, sez. dist. Cerignola, GE, decidendo su rinvio della Corte di cassazione ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di B.L., istanza con la quale si chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i seguenti reati;

1) rapina aggravata, reato commesso nel (OMISSIS), 2) rapina aggravata, ricettazione e lesioni, reati commessi nel (OMISSIS), 3) rapina aggravata e ricettazione, reato commessi nel (OMISSIS).

Ricorre per cassazione il difensore e deduce erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione. Secondo il giudicante, il B. non avrebbe adempiuto all’onere di indicare gli elementi di fatti dai quali possa desumersi la unicità del disegno criminoso. In realtà, trattandosi di un dato di ordine intellettivo, non possono essere indicati precisi dati di fatto. L’istante aveva però documentato il suo stato di tossicodipendenza e aveva chiarito che il lungo intervallo temporale tra due episodi criminosi era da ascrivere al periodo di detenzione sofferto. Orbene, i reati per i quali B. è stato condannato sono tutti reati contro il patrimonio, finalizzati all’approvvigionamento di fondi necessari per il reperimento della sostanza stupefacente.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Il ricorrente va condannato alle spese del grado e al versamento di somma a favore della Cassa ammende. Si stima equo determinare detta somma in Euro 1000.

La reiterazione criminosa è considerata dal legislatore sotto vari aspetti.

Tra questi, certamente va considerato l’istituto della continuazione, che, in vista del favor rei, permette di unificare quoad poenam i diversi reati, quando essi rispondono al medesimo disegno criminoso.

Sotto altro aspetto, viceversa, il codice penale ricollega conseguenze sfavorevoli al fatto che il soggetto abbia commesso più reati, inasprendo la pena attraverso gli istituti della recidiva, della abitualità, della professionalità, della tendenza a delinquere.

A fronte del dato estrinseco della commissione di più reati, ciò che rileva, dunque, è il fatto che il soggetto abbia violato la legge con un’unica determinazione, sia pure articolata in più condotte, anche tenute in tempi diversi, ovvero la abbia violata in coerenza con un suo costume di vita, che vede nel delitto una "costante esistenziale".

La identificazione del medesimo disegno criminoso non può che avvenire sulla base di dati comportamentali e, quindi, sintomatici.

Ned’apprezzare tali dati, il giudicante è ovviamente guidato dal suo libero convincimento, del quale deve dar conto con adeguata motivazione.

Nel caso in esame, il Tribunale pugliese, rilevato che il B. non ha indicato, nè prodotto concreti elementi in base ai quali "collegare" reati, certamente della stessa indole, ma compiuti in tempi diversi, in luoghi diversi e con diversi complici, è giunto alla non illogica conclusione che le tre rapine non possono considerarsi espressive di un unico proposito criminoso, vale a dire di un disegno, sia pure abbozzato, che ab origine, le abbia tutte previste e, in qualche misura, programmate.

Correttamente il GB distingue la continuazione (scil. il medesimo disegno criminoso) da un generico programma delinquenziale, che il soggetto possa coltivare come "strumento" necessario per procacciarsi i mezzi per soddisfare le proprie necessità. Per altro, se tra tali necessità vi è quella di assumere sostanze stupefacenti, in conseguenza di un conclamato stato di tossicodipendenza, non per questo (non solo per questo) si deve ritenere sussistente il vincolo della continuazione. La nuova formulazione dell’art. 671 c.p.p., nella parte (comma 1, in fine) in cui prevede lo stato di tossicodipendenza, lo indica come uno degli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina ex art. 81 cpv c.p.. Ne consegue che, mentre gli altri elementi (la contiguità spaziale e temporale, il nesso teleologia) ecc.) devono essere individuati dal giudice, che deve comunque esperire una valutazione in merito, il predetto stato deve necessariamente essere preso in considerazione dal giudicante, il quale tuttavia, non per questo, non rimane libero (dando atto del percorso decisionale nella motivazione) di apprezzarlo come elemento sintomatico di unicità del disegno criminoso o come fatto non incidente ai fini del giudizio cui è chiamato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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