Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-07-2011) 07-11-2011, n. 40093

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.G. propone ricorso contro la sentenza del 25 maggio 2010 con la quale la Corte d’appello di Napoli – a conferma della sentenza emessa dal giudice monocratico del tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, del 20 aprile 2009 – lo condannava alla pena di un anno di reclusione e Euro 103,00 di multa per il reato di cui all’art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 2, al fine di trarne profitto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si impossessava di energia elettrica sottraendola all’Enel del distretto di Napoli, mediante attacco diretto alla rete.

Il ricorso contiene due censure, la prima relativa alla mancanza di prova in ordine all’effettiva sottrazione di energia elettrica, essendo stato accertato, secondo la difesa, solamente l’attacco alla linea e non l’effettivo prelevamento di energia; la seconda relativa al soggetto responsabile di questa condotta, che l’odierno ricorrente individua nel proprio padre, in quanto utilizzatore dell’alloggio alimentato con l’energia elettrica illecitamente sottratta.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto pretende di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (Cass. SS.UU. 1.06.2011, est. Fiandanese).

Si deve, infine, rilevare come il ricorrente sollevi in questa sede le stesse questioni già addotte con l’atto di appello, sulle quali la Corte di appello di Napoli ha già specificamente risposto.

Orbene, come questa Corte ha già avuto modo più volte di affermare, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p,, comma 1, lett. c), all’inammissibilità" (in termini, Sez. 4^, N. 256/98 – ud. 18/9/1997 – RV. 210157; nello stesso senso Sez. 4, N. 1561/93 – ud. 15/12/1992 – RV. 193046).

Nella concreta fattispecie la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto del proprio convincimento, dovendosi anche tener conto che le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Cassazione penale, sez. 2^, 15 maggio 2008, n. 19947).

All’inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni ex art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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