Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7385 Agevolazioni ed esenzioni ICI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La Società Verbena S.a.s. di Conte Maria & C. concesse in locazione, dal settembre 2005, al Consolato generale della Repubblica di Ungheria un immobile sito in Milano, da lei, a sua volta, ricevuto in locazione finanziaria da altra Società. Con istanza al Comune di Milano la contribuente chiese la restituzione dell’ICI corrisposta nel periodo 2005-2008, ritenendo non dovuto il versamento, per l’applicabilità dell’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i), e, successivamente, impugnò il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione comunale, risultando vittoriosa in primo grado. Tale decisione, su appello del Comune, fu confermata dalla CTR della Lombardia, che, con sentenza n. 91/27/10, depositata il 7.7.10, ritenne sussistenti i presupposti dell’esenzione, in quanto il Consolato Generale d’Ungheria, utilizzatore diretto dell’immobile, oltre ai compiti istituzionali, vi svolgeva le attività culturali, scientifiche ed assistenziali, previste dalla norma agevolatrice.

Il Comune di Milano ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, al quale resiste la contribuente, con controricorso.

Motivi della decisione

Con un unico, articolato, motivo, il Comune, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 disp. gen., comma 2 e art. 7 disp. gen., comma 1, lett. F) ed I) e art. 14 disp. gen., nonchè vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamenta che la CTR ha ritenuto sussistente l’esenzione dall’imposta, nonostante, da una parte, non vi fosse la prova che l’immobile era stato effettivamente utilizzato, negli anni di riferimento, in attività culturali, scientifiche o assistenziali, prova che avrebbe dovuto dare la contribuente, e fosse provato, dall’altra, che la controricorrente aveva tratto lucro dall’operazione, avendo percepito un cospicuo canone annuo dal conduttore, oltre ad un forfait per le spese condominiali. Sotto il primo profilo, il ricorrente fa rilevare che il dato fattuale relativo all’effettivo svolgimento, durante le annualità in contestazione, delle anzidette attività non poteva desumersi dalla produzione della Convenzione di Vienna del 18.4.1961, che nulla poteva attestare rispetto al concreto utilizzo dello stabile, da parte del Consolato, e, sotto il secondo, evidenzia che la CTR non ha compreso come la questione al suo esame fosse quella di decidere se la Società Verbena, e non il Consolato, dovesse corrispondere l’imposta in relazione ad un immobile sfruttato commercialmente ed a fine di lucro. In via subordinata, il ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 234 del Trattato, la rimessione degli atti in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE’, perchè valuti se la norma confligga col divieto di aiuti di Stato alle imprese, fissato dall’art. 87 del Trattato medesimo.

Il secondo profilo del ricorso è fondato ed assorbente. Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), prevede l’esenzione dall’imposta per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c), (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio d’attività commerciali), purchè destinati esclusivamente allo svolgimento di alcune specifiche attività, tra cui quelle "ricettive e culturali". Le SU di questa Corte, con la sentenza n. 28160 del 2008, dopo aver affermato che l’esenzione dall’ICI di cui al citato art. 7, comma 1, lett. i) costituisce – al pari delle altre norme che prevedono trattamenti agevolati in materia tributaria – una deroga alla regola generale, ed è perciò di stretta interpretazione, hanno ritenuto che l’esenzione in questione opera in costanza della "duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito", escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse (in tal senso, per l’ipotesi di immobili locati a terzi da parte dello IACP Cass. nn. 18838 del 2006; 10827 del 2005; 8054 del 2005; 142 del 2004;

18549 del 2003). Posto che, nella specie, non solo non sussiste coincidenza tra soggetto utilizzatore – il Consolato – ed ente possessore – una Società di capitali – l’esenzione resta, per l’effetto, esclusa, tenuto conto che la materia di agevolazioni fiscali è, come si è detto, insuscettibile di applicazione analogica e d’interpretazione estensiva, e considerato, inoltre, che la disposizione di cui al D.Lgs. n 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. c), invocata dalla controricorrente non giova alla tesi da lei propugnata, avendo tale norma attribuito ai Comuni, in deroga a quanto previsto al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), la facoltà di escludere gli enti non commerciali che possiedono terreni agricoli e aree fabbricabili dal novero dei soggetti esenti – e, perciò, di applicare l’ICI anche nei loro confronti, senza nulla innovare in ordine ai presupposti per l’esenzione relativa ai fabbricati, che devono esser posseduti e direttamente utilizzati dagli stessi enti non commerciali, per lo svolgimento delle attività di cui al medesimo art. 7 (cfr. Corte Cost. ord. n. 429 del 2006 e n. 19 del 2007).

Il ricorso va, in conclusione, accolto, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esser decisa nel merito, col rigetto del ricorso della contribuente. Le spese del giudizio di merito vanno compensate tra le parti, mentre quelle del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della controricorrente e si liquidano in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorario, oltre accessori, come per legge.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso della contribuente. Compensa le spese del giudizio di merito e condanna la controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.500,00 oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2012

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