T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 09-12-2011, n. 9664

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

VISTA l’istruttoria disposta con ordinanza n. 6751/11 adottata nella Camera di Consiglio del 27 luglio 2011, eseguita dall’Amministrazione;

ATTESO che il ricorso appare manifestamente infondato;

RILEVATO che con esso parte ricorrente, in atto cittadino del Pakistan, impugna il diniego di visto per lavoro subordinato motivato con la circostanza che egli sarebbe stato "riconosciuto omonimo ma persona differente dall’avente diritto quale indicato dal richiedente italiano", in atto una impresa agricola operante nell’agro aretino;

CONSIDERATO che avverso tale provvedimento l’interessato oppone la carenza di istruttoria e la contraddittorietà della motivazione rispetto agli elementi di fatto, lamentando che non è dato comprendere da quali elementi l’Amministrazione abbia dedotto l’omonimia o comunque l’incertezza sulla sua persona e che, semmai, ben avrebbe potuto invitarlo a chiarire tale eventuale discrasia, allo stato del tutto inesistente;

AVUTO riguardo alla relazione depositata dall’Amministrazione e con la quale l’Ambasciata di Italia in Islamabad pone in evidenza che il passaporto presentato al momento della domanda di visto in data 20 dicembre 2010 era quello individuato dal n. KC1529211, mentre avendo l’interessato smarrito il precedente a n. KC1152921, avrebbe dovuto presentarsi allo sportello visti con quello nuovo rilasciatogli in data 15 giugno 2010 a n. KC1152922;

CONSIDERATO che l’Ambasciata ha rappresentato la incongruità tra il numero del passaporto indicato dal datore di lavoro nella richiesta di nulla osta KC1529211, con quello dichiarato smarrito dal lavoratore n. KC1152921, che invece si presenta congruente con il nuovo passaporto rilasciato allo stesso avente numerazione continua con quello dichiarato smarrito e cioè KC1152922 e che quindi solo quest’ultimo si presentava allineato con il passaporto smarrito e non con quello peraltro scaduto dichiarato dal ridetto datore di lavoro;

RILEVATO che pertanto la censura proposta non può essere condivisa, in quanto risulta smentita in fatto dalla relazione dell’Amministrazione;

RITENUTO che pertanto per le superiori considerazioni il provvedimento vada trovato scevro dalle dedotte censure e che il ricorso vada pertanto respinto;

CONSIDERATO che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente A.Z. al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 750,00 a favore del Ministero degli Affari Esteri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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