DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2011, n. 71 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell’articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 110 del 13-5-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, ed in particolare
l’articolo 14, comma 18;
Vista la legge 2 maggio 1983, n. 185;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470;
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in
particolare l’articolo 126, comma 5-bis, cosi’ come modificato dal
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;
Vista la decisione 96/409/PESC adottata dai Rappresentanti dei
Governi degli Stati Membri dell’Unione europea, riuniti in sede di
Consiglio, in data 25 giugno 1996;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l’articolo
20;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in
particolare l’articolo 75, comma 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, ed in particolare l’articolo 33;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 6;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare
l’articolo 1, comma 1319;
Visto il Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 20 settembre
2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2010;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro per
la semplificazione normativa;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ordinamento degli uffici consolari

1. Gli uffici consolari, in quanto uffici all’estero del Ministero
degli affari esteri, sono disciplinati dall’ordinamento del predetto
Ministero, nonche’ dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2 Funzioni degli uffici consolari 1. L’ufficio consolare nell’ambito delle funzioni individuate dall’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, provvede al rilascio dei visti di ingresso.

Art. 3

Esercizio delle funzioni consolari

1. Le funzioni dell’ufficio consolare sono esercitate dal capo
dell’ufficio in conformita’ alle convenzioni ed agli usi
internazionali. Gli uffici consolari sono di I e II categoria,
secondo il disposto dell’articolo 42, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. S’intende per capo di ufficio consolare di I categoria il
titolare dello stesso, il titolare dell’ambasciata nell’esercizio di
funzioni consolari, il capo della cancelleria consolare, ove
istituita, nonche’, in assenza di costoro, i loro sostituti come
individuati dalla normativa vigente.
3. S’intende per capo di ufficio consolare di II categoria il
funzionario onorario ad esso preposto. In caso di assenza dalla sede,
il capo di un ufficio consolare di II categoria, previa
autorizzazione della missione diplomatica o dell’ufficio consolare di
I categoria da cui dipende, puo’ affidare a persona di sua fiducia la
custodia degli archivi e compiti sussidiari di assistenza a cittadini
italiani.
4. Il funzionario consolare onorario esercita le funzioni di cui al
presente decreto legislativo nei limiti stabiliti dal Ministro degli
affari esteri con decreto del quale e’ data notizia nella Gazzetta
Ufficiale.
5. Se un funzionario consolare non puo’ procedere, per causa di
incompatibilita’, ad atto rientrante nelle sue attribuzioni, l’atto
e’ compiuto da altro funzionario dello stesso o di altro ufficio
consolare.
6. Il personale degli uffici consolari, nell’esercizio delle
funzioni, non puo’ accettare procure relative a procedure
amministrative o giudiziarie, concernenti l’amministrazione o la
liquidazione di successioni o comunque attinenti ad interessi
privati, se non con l’assenso o su istruzioni del Ministero degli
affari esteri o, su nulla osta di questo, dell’amministrazione
competente per materia. L’assenso o le istruzioni devono sussistere
anche prima di fare uso dei poteri previsti, in materia, dalle leggi
locali o dalle convenzioni internazionali.

Art. 4 Delega di funzioni consolari 1. Il capo di ufficio consolare di I categoria puo’ delegare le funzioni consolari, eccezion fatta per gli atti che implicano impegni di spesa, ad altro personale dell’ufficio. 2. Non possono tuttavia formare oggetto di delega a personale non appartenente alla carriera diplomatica, alla dirigenza amministrativa o alla terza area funzionale, le funzioni consolari inerenti alla giurisdizione o comunque connesse con questa, quelle disciplinari in materia di navigazione, quelle notarili salvo le autenticazioni e le procure generali e speciali, nonche’ quelle il cui esercizio e’, a norma degli articoli seguenti, esplicitamente attribuito al capo dell’ufficio consolare.

Art. 5 Atti di delega 1. Le deleghe di cui all’articolo 4 sono conferite con decreto, di cui copia e’ affissa nell’albo consolare. 2. La delega in materia di stato civile e’ redatta in duplice originale: uno e’ conservato negli archivi dell’ufficio consolare, un secondo presso il Ministero degli affari esteri. Una copia e’ trasmessa, con modalita’ informatica, al Ministero dell’interno.

Art. 6

Ufficiale di stato civile

1. Il capo dell’ufficio consolare esercita nei confronti dei
cittadini le funzioni di ufficiale di stato civile, attenendosi alla
legislazione nazionale.

Art. 7 Domicilio e residenza 1. Il domicilio e la residenza nella circoscrizione consolare sono determinati secondo le norme degli articoli 43 e seguenti del codice civile. 2. I residenti nella circoscrizione di ufficio consolare privo di personale abilitato all’esercizio di determinate funzioni consolari sono considerati residenti nella circoscrizione della missione diplomatica o dell’ufficio consolare cui le relative funzioni competono.

Art. 8 Schedario consolare 1. Presso ogni ufficio consolare e’ mantenuto uno schedario dei cittadini residenti nella circoscrizione che va tenuto aggiornato, tenuto conto delle circostanze locali. 2. L’iscrizione di un connazionale nello schedario e’ subordinata al possesso della cittadinanza e comunque non ne costituisce una prova. Della suddetta iscrizione l’ufficio consolare rilascia certificazione ai soli cittadini residenti. 3. Nello schedario e’ presa nota, oltre che dei dati anagrafici e professionali, anche degli atti o fatti che producono la perdita della cittadinanza o dei diritti civili od una restrizione nell’esercizio dei medesimi, nonche’ di ogni altro elemento utile ai fini della tutela degli interessi del connazionale.

Art. 9 Anagrafe degli italiani residenti all’estero – AIRE 1. Sulla base dei dati contenuti nello schedario previsto dall’articolo 8, l’ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione o di residenza provvede a trasmettere al comune italiano competente i dati richiesti dalla legislazione in materia di anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). I dati sono relativi alle dichiarazioni fornite dai cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all’estero, ovvero a quelle relative alla residenza all’estero, nonche’ a quelle concernenti il cambiamento di residenza o di abitazione all’estero.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

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