T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 09-12-2011, n. 9663

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

RILEVATO che con esso l’interessato impugna il diniego di visto di ingresso oppostogli dall’Amministrazione degli esteri con la motivazione che "La sua presenza rappresenta secondo uno o più stati membri una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica quale definita all’articolo 2, paragrafo 19 del Regolamento CE n. 562/2006 (codice frontiere Schengen) o per le relazioni internazionali di uno o più Stati membri";

RILEVATO che avverso tale provvedimento l’interessato oppone la violazione di legge e l’eccesso di potere per difetto dei presupposti per omessa ed errata istruttoria, illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, lamentando sostanzialmente che vi sarebbe un palese difetto di motivazione nel diniego, il quale segue un altro provvedimento che, motivato per una presunta segnalazione al SIS del ricorrente, è stato ritirato dall’amministrazione dietro le proteste dell’interessato, circostanza questa che fa anche propendere per la illogicità ed ingiustizia manifesta dell’opposto diniego in esame, motivato con la nuova ragione che uno degli Stati membri avrebbe segnalato che la presenza del ricorrente sarebbe una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza;

AVUTO riguardo alla costante giurisprudenza sull’argomento, secondo la quale, in presenza della segnalazione che il soggetto costituisce una minaccia per l’ordine pubblico e per la sicurezza interna ad opera di uno dei Paesi partners comunitari, l’Amministrazione non ha nessuna altra possibilità se non opporre il diniego sulla richiesta degli interessati, con l’unica motivazione che è stata effettuata tale segnalazione, fermo restando che l’informazione relativa in particolare al Paese che ne ha chiesto l’iscrizione va in particolare ottenuta dal Ministero dell’Interno, come sostenuto pure dall’Amministrazione degli esteri nella relazione allegata alla memoria di costituzione;

RITENUTO che pertanto il provvedimento va trovato scevro dalle dedotte censure e che, pertanto, il ricorso va rigettato;

CONSIDERATO che le spese possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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