T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 09-12-2011, n. 9662

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

RILEVATO che col ricorso gli interessati gravano la determinazione in epigrafe con la quale l’Amministrazione comunale di Roma – Municipio IV ha ingiunto loro il pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa ai sensi dell’art. 16, comma 5 della Legge regionale del Lazio 11 agosto 2008, n. 15 e la demolizione delle opere realizzate a titolo di ristrutturazione sul terrazzo di proprietà e consistenti in "una struttura in legno composta da n. 6 elementi verticali e n. 7 orizzontali con copertura con telo asportabile. In adiacenza a detta struttura è in essere veranda tamponata su tre lati in muratura, delle dimensioni di circa mq. 18, tale manufatto accorpato all’unità immobiliare principale, è utilizzata ad uso residenziale", in assenza di titolo abilitativo;

RILEVATO che avverso tale determinazione gli interessati deducono:

1. violazione e falsa applicazione dell’art. 16, commi 4 e 5 della L.R. n. 15 del 2008 e dell’art. 33, comma 4 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, eccesso di potere e carenza di istruttoria: gli interessati sostengono che l’Amministrazione ha mancato di richiedere il parere di cui all’art. 33, comma 4 del d.P.R. n. 380/2001, stante il quale "Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma." e la zona sarebbe classificata A in base al nuovo PRG di Roma;

2. Eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria: gli interessati oppongono che il Comune di Roma non ha tenuto conto che pende a tutt’oggi una domanda di condono a prot. 86/193404 presentata ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 dal loro dante causa e relativo alla impropriamente definita veranda "in muratura tamponata su tre lati"; in punto di fatto rappresentano che su predetto manufatto sono stati realizzati interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nel rifacimento della muratura perché versava in condizioni precarie; i detti interventi sono stati oggetto di una domanda di sanatoria ex art. 22 della L.R. n. 15 del 2008;

3. eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione: gli interessati sostengono che l’abuso edilizio è stato realizzato ante 1967 e che quindi sull’Amministrazione gravava un onere di più compiuta motivazione, andandosi ad incidere su posizioni risalenti nel tempo;

CONSIDERATO che con ordinanza n. 6755 del 27 luglio 2011 il Tribunale ha richiesto all’Amministrazione comunale di fornire notizie in ordine alla ridetta domanda di condono del 1986;

AVUTO riguardo alle note di deposito presentate dal’Amministrazione comunale (depositata la prima in data 27 settembre 2011 e la seconda in data 1° dicembre 2011) e rilevato che dalla prima di esse emerge che con sentenza n. 21680 in data 10 dicembre 2009 il Tribunale ordinario di Roma aveva provveduto a condannare i ricorrenti alla demolizione delle opere in questione, mentre con la seconda di esse il Comune ha comunicato che la sentenza attualmente risulta sospesa con provvedimento del Giudice dell’esecuzione in data 11 luglio 2011;

RILEVATO ancora che il Comune ha pure prodotto il permesso a costruire in sanatoria rilasciato in data 24 novembre 2011 a prot. n. 348205 per "la costruzione/ampliamento con destinazione di uso residenziale di mq. 16,72" come richiesti nella domanda di condono a prot. 86/193404 instata dal loro dante causa;

RILEVATO che la censura inerente la demolizione del manufatto è divenuta oramai improcedibile per carenza di interesse a causa del rilasciato permesso a costruire e che, invece, non può essere accolta la censura inerente alla violazione dell’art. 33, comma 4 del d.P.R. n. 380 del 2001 come richiamato dall’art. 16, comma 5 della L.R. n. 15 del 2008 e che consente al dirigente responsabile di provvedere autonomamente decidendo per la demolizione del manufatto o per la sanzione pecuniaria dopo avere richiesto il parere vincolante all’amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali, nel caso in cui l’immobile anche se non vincolato sia compreso nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

RILEVATO che dal provvedimento in esame risulta che l’immobile è collocato in Zona "Città storica: tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme T7" e non risulta, invece, collocato in zona A;

RILEVATO che peraltro parte ricorrente mostra di avere consapevolezza che la ristrutturazione della cd. "veranda tamponata" richiedeva almeno un titolo abilitativo di tipo autorizzatorio, oggi sostituito dalla DIA, avendo presentato in data 28 novembre 2011 domanda di accertamento di conformità ex art. 22 della Legge regionale n. 15 del 2008 per "opere eseguite di ristrutturazione edilizia";

RITENUTO che pertanto il ricorso va dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in ordine alla demolizione disposta col provvedimento di Roma Capitale n. 1010 del 9 maggio 2011, mentre va respinto per la parte inerente alla sanzione pecuniaria per le opere di ristrutturazione del manufatto effettuate senza idoneo titolo abilitativo;

CONSIDERATO che la soccombenza solo parziale consente la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in parte lo respinge come in motivazione indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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