T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 09-12-2011, n. 9661

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 c.p.a.;

Rilevato:

che con il ricorso in esame si impugnano i provvedimenti indicati in epigrafe, recanti, rispettivamente, immediata sospensione dei lavori ed ingiunzione di demolizione, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 15/2008, in relazione a cambio di destinazione d’uso da casa albergo in abitativa;

che, quanto all’ordinanza di sospensione dei lavori, occorre richiamare l’art. 27, comma 3, del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 e s.m.i., il quale statuisce che la sospensione dei lavori ha effetto fino all’adozione ed alla notifica dei provvedimenti definitivi sanzionatori, che deve avvenire "entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori";

Considerato che ciò comporta che, una volta trascorsi 45 giorni dall’adozione del provvedimento di sospensione dei lavori, esso non produce più effetti;

Tenuto conto:

che il presente ricorso è stato notificato oltre il suddetto termine;

che, pertanto, la proposizione del gravame è avvenuta quando ormai la ricorrente non poteva comunque subire alcun nocumento dall’ordinanza in parola e trarre alcun vantaggio dal suo eventuale accoglimento;

Ritenuto:

che conseguentemente il presente gravame sia inammissibile, nella parte in cui censura la predetta ordinanza di sospensione dei lavori;

che esso sia, invece, infondato e da rigettare, per quanto concerne l’ingiunzione di demolizione;

Considerato:

che inequivocabilmente l’intero fabbricato di cui è parte l’unità abitativa di proprietà della ricorrente è stato assentito con la destinazione a residence e come tale è stato parzialmente gestito, fino alla sua chiusura disposta dal Comune intimato;

che nessuna rilevanza assume l’evidenziato accatastamento come residenziale dell’unità di cui la ricorrente è proprietaria, atteso che esso attiene unicamente al profilo fiscale;

che, ai sensi dell’art. 16, comma 1, della legge regionale n. 15/2008, i "cambi di destinazione d’uso da una categoria generale ad un’altra di cui all’articolo 7, terzo comma, della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (…) in assenza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività" cd. pesante sono sanzionati con l’ingiunzione di demolizione, da intendersi, ove manchino opere, quale riduzione in pristino dell’originaria destinazione;

che nel caso in esame si è determinato il passaggio dalla categoria di destinazione d’uso "turisticoricettiva" a quella "abitativa", secondo l’individuazione fatta dall’art. 6 delle N.T.A. del P.R.G.;

che, quanto alla dedotta circostanza che, ove esistente, il mutamento di destinazione d’uso non sarebbe imputabile alla ricorrente, deve rilevarsi che, trattandosi di misura ripristinatoria, essa può in ogni caso colpire il proprietario, indipendentemente dal soggetto responsabile;

che, quanto al rilievo secondo cui l’ordinanza demolitoria sarebbe inficiata dalla circostanza che essa è stata emanata oltre il termine di 45 giorni dall’adozione di quella di sospensione dei lavori, deve invece farsi notare che, stante la natura cautelare del primo provvedimento, il decorso del richiamato termine ne fa solo cessare l’efficacia, ma non riverbera alcun effetto sul successivo provvedimento recante ingiunzione di demolizione, espressione del potere ripristinatorio che in ogni caso non si consuma;

che la dedotta circostanza che le ordinanze di sospensione dei lavori e di demolizione siano state notificate contestualmente non determina l’annullamento della seconda, atteso che essa è stata adottata nell’esercizio di attività vincolata e la partecipazione procedimentale che sarebbe potuta scaturire dalla tempestiva comunicazione di avvio del procedimento non avrebbe inciso sul contenuto del provvedimento finale;

Ritenuto:

che in conclusione il ricorso sia inammissibile, quanto all’ordinanza di sospensione dei lavori, ed infondato e da respingere, in relazione al provvedimento demolitorio;

che le spese di giudizio, i diritti e gli onorari seguano la soccombenza, ponendosi a carico della ricorrente, e debbano liquidarsi come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I Quater – definitivamente pronunciando, in parte dichiara inammissibile ed in parte rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente alle spese di giudizio, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00), in favore del Comune resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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