Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7380

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Istaurando contraddittorio sia nei confronti dell’Agenzia sia nei confronti del Concessionario, il contribuente propose ricorso avverso provvedimento di iscrizione ipotecaria per debito relativo a tre cartelle di pagamento, due, di rispettivi Euro 3,58, per Tarsu ed una, di complessivi Euro 13.954.71, per Irpeg, Irap ed Iva concernenti l’annualità 2001.

A fondamento del ricorso, il contribuente deduceva, in particolare, l’illegittimità dell’iscrizione, posto che egli non era il soggetto passivo del carico tributario che si intendeva cautelare, riguardando questo la Fa.Mar. s.r.l., di cui, nel 2001, egli era stato amministratore.

Costituitisi l’Agenzia (che deduceva la carenza di propria legittimazione passiva) ed il Concessionario (che assumeva l’inammissibilità del ricorso, rilevando che l’iscrizione ipotecaria riguardava una cartella emessa nei confronti del ricorrente e non impugnata, e eccepiva, a sua volta, il difetto di legittimazione passiva), l’adita commissione provinciale accolse il ricorso, rilevando che il ricorrente non era titolare del debito erariale e, peraltro, che l’iscrizione non era stata preceduta dalla notifica di avviso di mora contenente l’intimazione del pagamento.

In esito all’appello dell’Agenzia, che deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, la decisione, fu riformata dalla commissione regionale.

I giudici di appello così testualmente motivarono: "E’ chiara, la ratio dell’appello dell’Agenzia (…) che rileva vertere la controversia unicamente sulla iscrizione di ipoteca da. parte del concessionario alla Riscossione a carico del contribuente M.A. (…) in questa sede non è sottoposta al giudizio della commissione la valutazione del rapporto tributario sottostante, ma l’adozione del provvedimento cautelare (…) il presente giudizio si svolge soltanto al fine di convalidare o annullare il provvedimento cautelare. Pertanto si ritiene convalidare il provvedimento di iscrizione di ipoteca… P.Q.M. Accoglie l’appello e dichiara legittima l’adozione del provvedimento cautelare ..".

Avverso tale decisione, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi.

Il concessionario ha resistito con controricorso.

L’Agenzia, intimata, non si è costituita.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, il contribuente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per ultrapetita, censurando la decisione impugnata per aver confermato la legittimità del contestato provvedimento di iscrizione ipotecaria, ancorchè l’appello dell’Agenzia, unica appellante, tendesse solo alla declaratoria della carenza di legittimazione passiva.

Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente deduce violazione dell’art. 100 c.p.c., censurando la decisione impugnata per non aver rilevato, in accoglimento di propria eccezione, l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia, in quanto teso alla sola declaratoria del difetto di legittimazione passiva, per carenza di interesse all’impugnazione.

Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso, il contribuente deduce, rispettivamente, violazione del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, sui rapporti tra ente impositore e concessionario e vizio di motivazione.

I primi due motivi di ricorso sono fondati.

Quanto al primo motivo, deve, invero, rilevarsi che benchè il giudice di primo grado avesse, in accoglimento del ricorso del contribuente, annullato l’opposto provvedimento di iscrizione ipotecaria – il giudice di appello, così paradigmaticamente incorrendo nel vizio denunciato, ha convalidato il provvedimento medesimo e ne ha dichiarato legittima l’adozione, in assenza di qualsiasi istanza di parte in tal senso (non avendo il Concessionario proposto appello di sorta ed essendosi l’Agenzia limitata a richiedere, anche in appello, la sola declaratoria della propria carenza di legittimazione passiva).

Quanto al secondo motivo, deve, invece, rilevarsi che, nell’assoluta mancanza di altri profili d’impugnazione della sentenza di primo grado, l’unico motivo di appello proposto dall’Agenzia (circoscritto all’affermazione della propria carenza di legittimazione passiva) si rivela, atteso l’esito del giudizio di primo grado, sorretto da un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione giuridica della controversia, priva di riflessi pratici e, in quanto tale, non integrante idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..

Alla stregua delle considerazioni che precedono, e restati assorbiti gli ulteriori motivi, s’impone l’accoglimento del ricorso ed, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, ult. parte, va disposta la cassazione senza rinvio della decisione impugnata, poichè il processo non poteva essere proseguito per inammissibilità dell’appello.

Per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e cassa senza rinvio la decisione impugnata; compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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