T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 09-12-2011, n. 9659

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso sono impugnati: ordinanza di riduzione in pristino adottata dal Parco naturale regionale di monti Lucretili, prot. n. 3723 del 29.6.2011, e ordinanza del Comune di Palombara Sabina, n. 1900 del 14.9.2011, di demolizione delle opere.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1) Violazione del giusto procedimento di legge.

In data 3.12.2011 ha depositato memoria di replica il resistente Ente Parco.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, oltre che la manifesta infondatezza del ricorso; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Il ricorso è infondato.

In particolare:

a). come chiarito in replica, presso l’Archivio dell’Ente Parco, non sono state depositate richieste di NO preventivo pervenute dal Comune di Palombara Sabina e/o dal ricorrente;

b). la constatata violazione urbanistico edilizia, rilevata dalla Polizia giudiziaria Comando Guardiaparco di Palombara Sabina, riguarda sia il vincolo ambientale che quello paesaggistico che sul territorio dell’area protetta risultano essere sovrapposti ma distinti;

c). per realizzare le opere in questione sarebbe stato necessario conseguire preventivamente sia l’autorizzazione paesaggistica che il nulla osta ambientale;

d). per consolidata regola giurisprudenziale, ampiamente condivisa da questo TAR, in tema di omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento (strumento principale di partecipazione), i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi non devono essere preceduti dal suddetto avviso, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati emessi all’esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime (Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1814; T.A.R. Campania, sez. IV, 28 marzo 2001, n. 1404, 14 giugno 2002, n. 3499, 12 febbraio 2003, n. 797).

Più recentemente è stato precisato che la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento non costituisce un motivo idoneo a determinare l’annullabilità dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi, in quanto è palese, attesa l’assenza di qualsivoglia titolo abilitativo all’edificazione, che il contenuto dispositivo del provvedimento "non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato", sicché sussiste la condizione prevista dall’art. 21 octies, comma 2, della L.n. 241 del 1990 per determinare la non annullabilità del provvedimento impugnato (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 maggio 2009, n. 3029).

In conclusione, stante la legittimità dell’operato della PA, la completezza dell’istruttoria svolta e l’adeguatezza della motivazione dei provvedimenti impugnati, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico del ricorrente in quanto soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente Ente Parco per complessivi Euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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