T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 09-12-2011, n. 9658

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con determinazione del Capo dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero Giustizia la ricorrente è stata esclusa dall’assunzione nel Corpo di Polizia penitenziaria perché risultata non idonea (in ragione della presenza di un tatuaggio).

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1). Violazione errata interpretazione della norma di cui all’art. 123, c), D. Lgs. 443/92; eccesso di potere per motivazione impropria ed apodittica, disparità di trattamento.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Il ricorso è fondato.

In particolare:

a). ai sensi della normativa in materia (art. 123 D.lgs. 443/1992) costituiscono causa di non idoneità

i tatuaggi quando "per la loro sede o natura siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme";

b). alla luce della norma indicata, la Commissione medica non poteva fondare, così come ha fatto, il giudizio di inidoneità sulla semplice presenza di un tatuaggio in una zona del corpo ma doveva darsi carico di accertare se a causa del rilevato tatuaggio la cute del ricorrente risultasse alterata, ovvero se dalla forma e dalle dimensioni delle figure incise sulla pelle potesse attribuirsi al deducente una personalità abnorme, motivazione, questa, che, come già rilevato, manca del tutto.

In conclusione, il ricorso è meritevole di accoglimento e, conseguentemente, deve essere annullato il provvedimento di esclusione della procedura concorsuale, con ogni effetto in ordine alla prosecuzione da parte della ricorrente dell’iter concorsuale.

Restano salvi gli ulteriori provvedimenti adottabili dall’Amministrazione.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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