T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 09-12-2011, n. 9657

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

Atteso che il ricorso appare manifestamente infondato avuto riguardo alla istruttoria eseguita dall’Amministrazione degli esteri;

RILEVATO che in particolare con esso il ricorrente, in atto cittadino libanese, impugna il diniego di visto oppostogli senza che dal provvedimento, consistente in un modulo con l’indicazione di 11 possibili motivazioni, risultasse in alcun modo per quale dei detti undici motivi il visto gli fosse stato negato;

RILEVATO che, pertanto, il ricorrente ha opposto:

1. violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., carenza di istruttoria, difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere e disparità di trattamento: con esso l’interessato, premesso che per esercitare l’attività di commerciante ha usufruito di numerosi visti di ingresso in Italia di cui l’ultimo per il periodo 26 gennaio 2009 – 26 gennaio 2011, lamenta che del tutto incomprensibile appare la motivazione del diniego oppostogli, oltre che del tutto inesistente appare l’istruttoria effettuata dall’Amministrazione al riguardo, mentre si sarebbe potuta instaurare una fase di contraddittorio, ove, se gli fossero state chiarite le ragione dell’adottando provvedimento di diniego, egli avrebbe potuto chiarire le eventuali obiezioni dell’Amministrazione;

2. violazione e falsa applicazione degli articoli 8, 9, 10 e 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, violazione dei principi in materia di giusto procedimento, violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost.: con tale censura l’interessato insiste nella mancata partecipazione al procedimento, che, nel suo caso, date le numerose occasioni in cui è stato in Italia con regolare visto, si presenta vieppiù lesivo dei principi del giusto procedimento e di buon andamento dettato quest’ultimo dalla Costituzione;

ATTESO che le censure non possono essere condivise, dal momento che l’Ambasciata d’Italia in Beirut ha rappresentato di avere provveduto a rifiutare il visto al ricorrente "a seguito di un diniego segnalato direttamente dal Sistema Centrale di Schengen";

RILEVATO che pertanto in presenza di una segnalazione nel SIS all’Amministrazione non resta altra possibilità che disporre il diniego di visto, trattandosi, come osservato dal TAR in altre analoghe occasioni di provvedimenti aventi natura vincolata (TAR Lazio, sezione I ter, 9 settembre 2009, n. 8425);

RILEVATO, in ordine alla dedotta violazione dell’art. 10 bis, che "la giurisprudenza equipara alla mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990 il preavviso di provvedimento negativo ex art. 10 bis della medesima legge ai fini dell’annullamento in giudizio, quando l’Amministrazione fornisca la dimostrazione anzidetta, come è avvenuto nel caso in esame con la ridetta istruttoria" (cfr. ex multis TAR Lazio, sezione I quater, 10 marzo 2011, n. 2180 e la giurisprudenza di riferimento ivi citata TAR veneto, sezione III, 4 giugno 2007, n. 1752);

CONSIDERATO che pertanto il provvedimento impugnato va trovato scevro dalle dedotte censure;

RITENUTO che pertanto il ricorso va respinto;

CONSIDERATO che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente Khairallah Georges al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 750,00 a favore del Ministero degli Affari Esteri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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