Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-06-2011) 07-11-2011, n. 40107 Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.C. ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale della Libertà di Napoli del 16 dicembre 2010 che, su appello del P.M., aveva ripristinato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, misura che era stata revocata dal GIP a seguito di nuova valutazione sulla adeguatezza del regime cautelare in corso.

Il G. frattanto era stato ritenuto responsabile dei reati di partecipazione ad associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 e spaccio di stupefacenti con sentenza emessa da quel GUP il 27 ottobre 2008 in esito a giudizio abbreviato.

Il Tribunale aveva pertanto ritenuto che, attesa l’affermazione di responsabilità per il reato associativo, dovevo ritenersi operante la presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, in assenza di elementi indicativi del superamento di detta presunta particolare pericolosità, e perciò aveva accolto l’appello del P.M..

Deduce il ricorrente la nullità dell’ordinanza impugnata non avendo considerato il Tribunale che l’associazione, nel cui ambito peraltro il suo ruolo era assolutamente marginale, consistendo nell’occultamento di droga nel suo bar, era stata debellata e lo stesso ricorrente era ormai uscito dal circuito malavitoso che l’aveva coinvolto, ed era ormai dedito ad onesto lavoro.

Il ricorso è destituito di fondamento atteso che il ricorrente prospetta genericamente il venir meno di esigenze cautelari, censurando così le valutazioni del Tribunale senza addurre fatti specifici che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Monda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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