T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 09-12-2011, n. 9655

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Sig. M. è proprietario di un terreno ubicato in Lanuvio, Località via Formale Rotondo, individuato in catasto al foglio 30, particella 249, sul quale aveva realizzato un immobile, regolarmente concessionato, il cui cambio di destinazione d’uso, limitato al piano terra, è stato assentito ex post con concessione edilizia in sanatoria 28.11.1997, n. 169, nonché un magazzino agricolo di 50,16 mq, anch’esso regolarizzato con il predetto titolo edilizio in sanatoria.

Per l’ampliamento di quest’ultimo, in data 9.12.2004, prot. n. 27068, il citato ricorrente ha presentato domanda di condono edilizio.

Nel corso del sopralluogo eseguito dalla Polizia municipale, si è accertato che era in corso di costruzione un nuovo fabbricato di 107,45 mq di superficie e di 3,80 m di altezza, all’interno del quale vi era ancora il preesistente manufatto adibito a magazzino, oggetto della concessione edilizia in sanatoria n. 169/1997, mentre era stato demolito l’ampliamento, per il quale nel 2004 era stato richiesto il condono edilizio.

In relazione a detto fabbricato in corso di costruzione è stata adottata, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 15/2008, la determinazione dirigenziale n. 91 del 31.8.2010, notificata il 17.9.2010, con la quale se ne è ingiunta la demolizione e si è statuito che, in caso di inottemperanza a tale ordine, sarebbe stato acquisito gratuitamente al patrimonio comunale l’intero lotto di proprietà del ricorrente, per una superficie pari a 3186 mq.

Il provvedimento richiamato è stato impugnato con il presente gravame, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di censura:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380, così come modificato dalla normativa introdotta dall’art. 1 del d.lgs. 27.12.2001, n. 301: sarebbero esistenti precedenti manufatti sanati o in corso di sanatoria, su cui sarebbe stato effettuato un intervento di ristrutturazione, e l’opera realizzata costituirebbe un modesto ampliamento, dovuto a necessità tecniche, per cui non necessiterebbe di permesso di costruire, il che comporterebbe che la sanzione demolitoria sarebbe in contrasto con la normativa suindicata;

2) eccesso di potere per errore nei presupposti di fatti e per mancanza di istruttoria: l’ordine di demolizione non sarebbe preceduto da idonea istruttoria, atteso che il provvedimento impugnato, pur dando atto della preesistenza di altro manufatto, in parte sanato ed in parte in corso di sanatoria, non ne avrebbe indicato la consistenza e la volumetria, classificando il fabbricato come nuova costruzione, mentre vi sarebbe soltanto una lieve difformità rispetto al preesistente;

3) carenza di motivazione del provvedimento impugnato – contraddittorietà ed illogicità manifesta – violazione dell’art. 3 della legge n. 7.8.1990, n. 241: la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe tautologica ed inoltre mancherebbe un collegamento logico motivazionale tra la parte espositiva, che dà atto dell’esistenza di precedente fabbricato, e la parte dispositiva che stabilisce l’illegittimità del fabbricato;

4) violazione dei principi costituzionali relativi alla tutela della proprietà in relazione alla regolarità del buon andamento dell’azione amministrativa – violazione del principio di equità – violazione dell’art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e dei diritti (rectius: delle libertà) fondamentali, firmata il 4.11.1950, in ordine al diritto di proprietà ed alla proporzionalità: la previsione dell’ablazione totale della proprietà su cui insiste l’immobile sanzionato sarebbe violativa del principio di proporzionalità ed in contrasto con i precedenti giurisprudenziali che stabiliscono l’acquisizione della sola area di sedime; si assisterebbe ad una forma di privazione arbitraria della proprietà, in violazione del principio della funzione sociale della stessa.

Il Comune di Lanuvio, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.

Con ordinanza collegiale 21.12.2010, n. 1960, a tale Ente è stato chiesto di produrre una relazione circostanziata, corredata della documentazione afferente alla concessione edilizia in sanatoria n. 169/1997 ed alla domanda di condono del 2004, nonché dei rilievi planimetrici in scala e fotografici dello stato dei luoghi contestato.

In asserita esecuzione della richiamata ordinanza istruttoria, lo stesso si è invece limitato a depositare il provvedimento impugnato, già in atti.

Con successiva ordinanza collegiale 31.3.2011, n. 2883, sono stati reiterati gli incombenti istruttori suindicati ed è stato dato avviso che, in caso di persistente inesecuzione, si sarebbe proceduto ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a..

A seguito di tale accertata mancata esecuzione, con ordinanza 19.5.2011, n. 1882, è stato ordinato il riesame dell’opera contestata, alla luce di quanto dedotto in ricorso, ed è stata fissata la pubblica udienza del 3.11.2011 per la trattazione del merito.

Detto riesame non è stato eseguito. Tuttavia in data 11.6.2011 il Comune ha depositato documentazione utile ai fini della decisione, dando parzialmente esecuzione agli incombenti istruttori disposti nei suoi confronti.

La parte ricorrente ha depositato una memoria conclusionale, in vista della menzionata pubblica udienza, nella quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1 – Con il ricorso in esame si impugna la determinazione dirigenziale, individuata in epigrafe, con cui, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380, si ordina la demolizione di un fabbricato di 107,45 mq di superficie e di 3,80 m di altezza, realizzato su un terreno ubicato in Lanuvio, Località via Formale Rotondo, individuato in catasto al foglio 30, particella 249, di proprietà del ricorrente.

2 – Va puntualizzato che, differentemente da quanto sostenuto da quest’ultimo nell’atto di ricorso, nella specie non si è trattato di una mera ristrutturazione, con lievi difformità, di un preesistente manufatto, già in parte assentito ed in parte in corso di sanatoria, ma di un intervento di vera e propria nuova costruzione.

2.1 – In proposito, occorre preliminarmente richiamare la nozione di ristrutturazione edilizia, contenuta nel testo unico in materia di edilizia di cui al d.P.R. n. 380/2001.

Essa ricomprende "gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente" e può essere realizzata anche mediante "demolizione e ricostruzione" del fabbricato preesistente, purché, tuttavia, "con la stessa volumetria e sagoma (…), fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica".

2.2 – È evidente, perciò, che nella specie non è stato eseguito un intervento di ristrutturazione edilizia, non potendosi neppure fare riferimento all’ipotesi di demolizione e ricostruzione, atteso che in tal caso si richiede che il manufatto ricostruito sia identico a quello preesistente demolito, il che evidentemente qui non ricorre. Nell’atto di ricorso non si allude neppure alla necessità di procedere all’intervento edilizio contestato per consentirne l’adeguamento sismico, essendo, invece, ivi detto soltanto che esso sarebbe stato realizzato per soddisfare non meglio precisate "necessità tecniche".

Ciò che emerge, anche alla luce della documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione intimata, è che il manufatto contestato è un quid novi, del tutto differente da quello preesistente condonato, il quale, essendo i lavori in corso al momento del sopralluogo, era ancora presente in loco al suo interno. Infatti esso presenta maggiore superficie, altezza e volumetria, nonché differente sagoma; l’ampliamento oggetto della pendente domanda di condono è stato, invece, demolito.

2.3 – Ne deriva che correttamente il Comune di Lanuvio ha sanzionato detto fabbricato quale nuova costruzione, realizzata in assenza del prescritto permesso di costruire, irrogando la demolizione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

3 – Pertanto non si ravvisano i dedotti violazione di legge e difetto di istruttoria.

4 – Neppure sussiste contraddittorietà tra la parte motiva e la scelta della sanzione comminata: pur dando atto, infatti, della preesistenza, all’interno del fabbricato censurato, di altro manufatto di modeste dimensioni assentito, con tale provvedimento l’Ente comunale, per le ragioni suesposte, vale a dire per la configurabilità del fabbricato medesimo quale nuova costruzione, ne ha ingiunto la demolizione qui contestata.

5 – Ha errato invece il Comune laddove, per il caso di mancata esecuzione all’ordine di demolizione, ha indicato, quale area da acquisire gratuitamente al suo patrimonio, l’intero lotto di terreno di proprietà del ricorrente, pari a 3186 mq.

5.1 – Come si assume in ricorso, detta previsione non è conforme al principio di proporzionalità; tale principio risulta meglio esplicitato, per il caso di specie, nell’art. 31, comma 3, del citato d.P.R. n. 380/2001, il quale stabilisce che "l’area acquisita non può (…) essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita", quest’ultima qui pari a 107,45 mq.

5.2 – Ne consegue che il provvedimento è illegittimo e deve essere annullato, nella parte concernente l’individuazione della superficie da acquisire, con obbligo, per il Comune intimato, di adeguarsi alla menzionata disposizione di legge.

6 – In conclusione il ricorso è parzialmente fondato e da accogliere, nei limiti appena indicati, ed il provvedimento che ne costituisce l’oggetto va annullato in parte qua.

7 – Con riguardo alle spese, ai diritti ed agli onorari, sussistendo i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell’accoglimento parziale del gravame, essi sono irripetibili, in assenza di costituzione del Comune intimato.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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