T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 09-12-2011, n. 9654

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato, in fatto, che la ricorrente impugna l’ordinanza n. 78 del 17.6.2011 prot. n. 13249/2011 con cui il Comune di Valmontone ha ingiunto la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di una struttura in legno di mt. 5,70 x 4,20 con due porticati laterali e di una vasca interrata con blocchi di cemento delle dimensioni di mt. 4,50 x 7,50;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con un’unica censura la ricorrente prospetta i vizi di violazione del d.p.r. n. 380/01 ed eccesso di potere sotto vari profili in quanto il provvedimento di demolizione sarebbe stato illegittimamente emesso nei confronti della locataria del bene (e non nei confronti della proprietaria, come sarebbe stato necessario), e, comunque, in relazione ad opere precarie ed agevolmente rimovibili;

Ritenuto infondato il motivo in esame in quanto, così come si evince dall’art. 31 comma 2° d.p.r. n. 380/01, il provvedimento di demolizione deve essere emesso nei confronti del proprietario e del responsabile dell’abuso;

Considerato, pertanto, che la ricorrente, in qualità di responsabile dell’abuso, è passivamente legittimata all’esecuzione della prescrizione demolitoria irrogata con il provvedimento impugnato;

Considerato, inoltre, che le opere realizzate dalla ricorrente rientrano nella nozione di "nuova costruzione" così come previsto dall’art. 3 lettera e5) d.p.r. n. 380/01 che ricomprende nella categoria "l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee";

Considerato che, proprio alla luce del disposto in esame, l’irrilevanza edilizia dei manufatti è subordinata alle dimensioni non rilevanti degli stessi e alla loro idoneità a soddisfare esigenze meramente temporanee;

Considerato che nella fattispecie la temporaneità dell’esigenza al cui soddisfacimento sono finalizzati i manufatti risulta smentita dalla stessa prospettazione della ricorrente che richiama, a tal fine, la destinazione alla vendita delle opere, non limitata nel tempo;

Considerato, poi, che, a fronte dell’inequivoco tenore letterale dell’art. 3 lettera e5) d.p.r. n. 380/01, l’amovibilità del manufatto non costruisce indice dell’irrilevanza edilizia ed urbanistica dello stesso;

Considerato, infatti, che la precarietà di una costruzione non va desunta dalla possibile facile e rapida amovibilità dell’opera ma dal fatto che la costruzione è destinata a soddisfare una necessità contingente (TAR Campania – Napoli n. 896/11; TAR Lazio – Roma n. 1207/09);

Considerato che, per questi motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che la ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) RESPINGE il ricorso;

2) CONDANNA la ricorrente a pagare, in favore del Comune di Valmontone, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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