Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7374 Contenzioso tributario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’ICI 2004 in conseguenza dell’attribuita natura di area edificabile al terreno di proprietà del contribuente al quale era stato precedentemente notificato l’atto prodromico di nuovo classamento urbanistico.

La Commissione adita accoglieva parzialmente il ricorso determinando l’aliquota ICI nel 4 per mille (rispetto a quella del 7 per mille applicata dal Comune) e la natura agricola del terreno. Avverso tale sentenza proponevano appello tanto il Comune, in via principale, quanto il contribuente, in via incidentale: ma entrambe le impugnazioni erano respinte con la sentenza in epigrafe, che il Comune impugna con ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste il contribuente con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale con tre motivi, cui resiste il Comune con controricorso.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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