T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 09-12-2011, n. 9653

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Dato avviso alle parti della possibile configurabilità di un profilo d’inammissibilità del ricorso;

Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato, in fatto, che la ricorrente impugna la determinazione dirigenziale n. 1229 del 16/06/01 con cui Roma Capitale ha ordinato la sospensione dei lavori ivi indicati;

Considerato, in diritto, che il ricorso è inammissibile per difetto d’interesse;

Rilevato, infatti, che il provvedimento di sospensione dei lavori, impugnato in questo giudizio, conserva efficacia per 45 giorni dalla sua adozione e, comunque, dalla sua notifica così come previsto dall’art. 27 comma 3° d.p.r. n. 380/01 (TAR Lazio – Roma n. 382/11; TAR Puglia – Bari n. 3923/10);

Considerato che nella fattispecie l’atto impugnato è stato emesso il 16/06/11 ed è stato notificato (come specificato dalla ricorrente) il 27/06/11;

Considerato, pertanto, che, allorché è stato notificato il ricorso (ovvero l’11 ottobre 2011), l’atto impugnato aveva perso ogni efficacia e, quindi, non si presentava lesivo dell’interesse posto dalla ricorrente a fondamento della domanda caducatoria;

Considerato che la mancanza dell’interesse a ricorrere determina l’inammissibilità del gravame ed impone al Collegio di emettere declaratoria in tal senso;

Considerato che la peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’inammissibilità del ricorso;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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