Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7373

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ordinanza n. 27953 del 2008, la Corte di cassazione ha cassato, con rinvio, la sentenza della CTR della Calabria con cui erano stati annullati gli avvisi d’accertamento emessi dal Comune di Tiriolo nei confronti di G.T. relativi ad ICI per gli anni 1999- 2001, affermando il principio secondo cui la qualità edificatoria di un’area doveva essere desunta dalla qualificazione attribuita dal PRG adottato dal Comune, indipendentemente dalla sua approvazione da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, e ritenendo assorbito il denunciato vizio di motivazione.

La CTR della Calabria, con sentenza n. 58/6/10, depositata il 17.3.2010, giudicando in sede di rinvio su riassunzione del Comune e senza costituzione della G., ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo la stima del suolo priva di giustificazione oggetti va, in accoglimento dell’eccezione in tal senso svolta dalla contribuente nel ricorso introduttivo del giudizio.

Per la cassazione della sentenza, ricorre il Comune di Tiriolo in base a due motivi, la contribuente non ha depositato difese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 394 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR pronunciato in riferimento ad eccezioni che l’intimata, non costituitasi nel giudizio di rinvio, non aveva riproposto. Il giudizio di rinvio, prosegue il ricorrente, non può considerarsi una mera prosecuzione del processo che ha dato luogo alla sentenza cassata, costituendone, invece, una rinnovazione, nell’ambito della quale la parte è onerata di formulare le proprie conclusioni. Col secondo motivo, deducendo la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c., il ricorrente eccepisce la formazione del giudicato nonchè "l’acquiescenza totale o parziale" sui motivi di ricorso svolti dalla contribuente in primo grado ed in appello, sui quali i giudici del merito non si erano pronunciati, e che non erano stati da lei riproposti con ricorso incidentale nell’ambito del giudizio di legittimità conclusosi con l’ordinanza di questa Corte n. 27953 del 2008.

Il secondo motivo, che, per la sua priorità giuridica, va esaminato per primo, è infondato: la citata ordinanza con la quale, in accoglimento del ricorso del Comune sulla questione relativa alla natura edificatoria dei terreni, è stata cassata la sentenza d’appello, ha disposto il rinvio della causa per le ulteriori "determinazioni di merito", ritenute dunque, ancora, valutabili, in applicazione (implicita) del principio secondo il quale la parte vittoriosa in appello non ha l’onere di proporre ricorso incidentale per far valere in sede di legittimità le domande o le eccezioni non accolte dal giudice di merito – rispetto alle quali le questioni sollevate col ricorso principale siano pregiudiziali o preliminari o alternative – in quanto, in mancanza di una norma analoga a quella di cui all’art. 346 c.c., l’accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità, pur in mancanza di quello incidentale, che tali domande o eccezioni siamo riproposte nel successivo giudizio di rinvio (cfr. Cass. n. 12728 del 2010). Il primo motivo è, invece, fondato. Il giudizio di rinvio non è, infatti, configurabile quale continuazione di quello in esito al quale è stata emessa la decisione impugnata, ma come una nuova, autonoma, fase del giudizio.

E’, pertanto, necessaria una nuova costituzione delle parti, con l’osservanza delle norme relative a tale atto, e la mancata costituzione di una di esse ne comporta la contumacia, anche se la stessa parte si era costituita nelle precedenti fasi del giudizio (cfr. Cass. n. 15489 del 2000). A tanto, va aggiunto che il principio della disponibilità dell’oggetto del processo comporta che, anche in sede di riassunzione innanzi al giudice di rinvio, la parte possa limitare le proprie domande, non riproponendone una o alcune tra quelle formulate nella precedente fase di merito, sicchè il detto giudice non può, senza incorrere in vizio di ultrapetizione, emettere una statuizione, in assenza di specifica riproposizione della relativa domanda innanzi a lui. Ed infatti, se è preclusa alle parti dall’art. 394 c.p.c., comma 3, la possibilità di adottare conclusioni diverse rispetto a quelle prese nel giudizio di merito nel quale fu pronunciata la sentenza cassata (salvo il caso, qui non ricorrente, che la stessa sentenza di cassazione ne determini la necessità) rimane la facoltà per le stesse di scegliere se insistere o meno in tutte le conclusioni in precedenza rassegnate (Cass. n. 1754 del 2007). Da tali principi consegue che la valutazione della questione relativa alla correttezza della stima del suolo edificabile -non riproposta dalla contribuente rimasta contumace in sede di rinvio- è stata effettuata dal giudice di rinvio in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La sentenza va, per l’effetto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esser decisa nel merito, col rigetto del ricorso della contribuente. Si ravvisano giusti motivi, in considerazione della novità delle questioni affrontate, per compensare, interamente, tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso della contribuente. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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