T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 09-12-2011, n. 9652

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato, in fatto, che la ricorrente impugna l’ordinanza n. 3 del 29/03/11 con cui il Comune di Genazzano ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di un fabbricato di mt. 11,90 x 8,40 ed altezza che varia da mt. 3,10 a mt. 2,85;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con le prime due censure la ricorrente prospetta la nullità e, comunque, il vizio di motivazione e d’istruttoria perché il provvedimento impugnato non indicherebbe l’esatta ubicazione locale e catastale delle opere contestate e dell’area su cui le stesse insistono;

Ritenuta l’inaccoglibilità dei motivi in esame in quanto gli estremi catastali del terreno su cui si trova il manufatto abusivo sono indicati nel verbale di sequestro del 31 marzo 2005, richiamato nell’atto impugnato e, come tale, integrante "per relationem" la motivazione di quest’ultimo;

Ritenuta, poi, infondata la terza censura in quanto la violazione dell’art. 7 l. n. 241/90, ivi dedotta, concerne un vizio procedimentale e, per questo, inidoneo, così come previsto dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, a comportare l’annullamento giurisdizionale dell’atto impugnato stante la correttezza sostanziale dello stesso;

Considerato, con riferimento a tale ultimo profilo, che il manufatto realizzato dalla ricorrente rientra nell’ambito della categoria della "nuova opera" e, ai sensi degli artt. 3 lettera e) e 10 d.p.r. n. 380/01, avrebbe dovuto essere assentito con permesso di costruire;

Considerato che l’incontestata carenza del titolo edilizio in esame giustifica l’applicazione della sanzione demolitoria ex art. 31 d.p.r. n. 380/01 irrogata con il provvedimento impugnato (in cui il richiamo all’art. 33 d.p.r. n. 380/01 è frutto di un mero errore materiale come si evince dal corretto riferimento all’acquisizione ex art. 31 d.p.r. n. 380/01 ivi preannunciata);

Considerato, per altro, che l’istanza di condono edilizio presentata dalla ricorrente risulta respinta con provvedimento del 28/03/08 che non risulta impugnato;

Considerato che, per questi motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese processuali stante la mancata costituzione dell’ente intimato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) RESPINGE il ricorso;

2) DICHIARA non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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