T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 09-12-2011, n. 9651

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 c.p.a.;

Rilevato che con il ricorso all’esame del Collegio si impugna l’ordinanza con cui si ingiunge la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, delle seguenti opere: ampliamento, per 60 mq, di un locale accessorio posto all’angolo sudest della recinzione e realizzazione di portico antistante di 25 mq, con modifica della destinazione d’uso dello stesso ad abitazione, modifica nelle aperture del locale accessorio ubicato all’angolo nordest, destinato a cucina e quale parte integrante dell’appartamento posto a piano terra, frazionamento dell’edificio principale con la realizzazione di un secondo ingresso, costruzione di un ulteriore locale accessorio di 5 mq e di una piscina di 50 mq;

Tenuto conto che l’invocata regolarità fiscale e catastale delle opere in questione attiene a diverso profilo e non determina alcuna incidenza sulla legittimità delle stesse sotto l’aspetto edilizio, qui in rilievo;

Ritenuto:

che il portico non costituisca un’opera pertinenziale, costituendo una modifica, con ampliamento della superficie fruibile, del locale al quale accede;

che la piscina, avente una superficie tutt’altro che irrisoria, avendo comportato una trasformazione del territorio, sia stata correttamente sanzionata con la demolizione;

che la domanda di accertamento di conformità presentata ex post non influisca sulla legittimità del provvedimento qui impugnato, atteso che essa introduce un autonomo procedimento;

Considerato che, come assunto nella relazione tecnica allegata a tale domanda ed acclarato nella relazione prodotta dall’Amministrazione in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 6510/2011, tutte le opere sanzionate sono successive e diverse rispetto a quelle oggetto delle domande di condono edilizio;

Ritenuto:

che in conclusione il provvedimento gravato sia legittimo ed il ricorso sia infondato e da rigettare;

che le spese di giudizio, i diritti e gli onorari seguano la soccombenza, ponendosi a carico dei ricorrenti, e debbano liquidarsi come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I Quater – definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna i ricorrenti alle spese di giudizio, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00), in favore del Comune resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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