Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-06-2011) 07-11-2011, n. 40080

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.T. ricorre nella qualità di parte civile, ed ai soli effetti civili, avverso la sentenza del Tribunale di Belluno del 20 luglio 2009, che aveva confermato quella con cui quel giudice di pace aveva assolto Fe.Er. dai reati di minacce ed ingiurie in suo danno, rilevando che la parola accusatoria della parte lesa lasciava adito a dubbi e non aveva riscontri, motivazione condivisa dal Tribunale.

Deduce la ricorrente che le dichiarazioni da lei rese in dibattimento non erano nè vaghe nè contraddittorie, e del resto ritenere che gli assunti accusatori del leso non bastino per condannare gli autori di illeciti varrebbe a conferire a chiunque la licenza di ingiuriare e ledere impunemente chiunque in assenza di testimoni.

Il ricorso è destituito di fondamento.

Se è infatti vero che la parola accusatoria della parte lesa può costituire da sola prova sufficiente per l’affermazione di responsabilità dell’imputato, ciò vale nelle ipotesi in cui le dichiarazioni del leso siano logiche, coerenti ed oggettivamente credibili.

Nel caso di specie la sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni che avevano indotto il giudice di pace a nutrire dubbi sull’attendibilità degli assunti della parte lesa costituita parte civile, rilevandone genericità e contraddittorietà, notazioni che la sentenza impugnata condivide.

Sarebbero stati perciò necessari riscontri che avrebbero consentito le opportune verifiche, riscontri che nel caso di specie erano del tutto assenti. Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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