T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 09-12-2011, n. 9650

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la determinazione dirigenziale n. 1249 del 31.05.2006, prot. 36614, è stata adottata nei confronti del ricorrente "demolizione opere abusive di ristrutturazione, di ampliamento o sopraelevazione".

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1) Violazione di legge, eccesso di potere, manifesta contraddittorietà, travisamento dei fatti, manifesta genericità, causati dalla totale indeterminatezza dell’indicazione delle opere da demolire;

2) Violazione di legge, eccesso di potere, totale difetto di motivazione, travisamento dei fatti nonché indeterminatezza dell’oggetto del provvedimento per avere lo stesso omesso ogni e qualsivoglia valutazione sulla possibilità di demolizione senza inficiare le preesistente porzioni di edificio legittimamente esistenti;

3) Violazione di legge per contrasto con artt. 33, 2, e 34, 2, DPR 380/2001 per non avere il Comune applicato la sanzione pecuniaria in luogo dell’ordine di demolizione trattandosi di lavori effettuati su preesistente edificio condonato.

Il presente ricorso è infondato e deve essere respinto.

In particolare:

a). non si condivide l’osservazione relativa ad una presunta indeterminatezza delle opere da demolire. L’oggetto del provvedimento, infatti, indica che in un preesistente manufatto, oggetto di condono per soli mq 83, sono stati ricavati n. 12 mini appartamenti dalle superfici variabili;

b). sul problema del condono in data 4.10.2011 controparte ha chiarito quanto segue: "a seguito della ricerca presso gli archivi informatizzati si evidenzia che per opere edilizie realizzate in Via Rainone sn Loc. Borghesiana, risulta presentata la seguente istanza di c.e. in sanatoria: n. 20415/95 richiedente R.M., le opere consistono nella realizzazione di un manufatto destinato ad attività commerciale per un superficie di mq 83,26.

Per l’istanza essendo trascorsi inutilmente 300 giorni dalla notifica e non essendo pervenuti bollettini di pagamento in conto oneri concessori è stata attivata la procedura di riscossione coattiva in base all’art. 3, 5, e art. 16 L. 47/85; pertanto l’ufficio ha quantificato i nuovi importi da corrispondere in conto oneri comprensivi di interessi e more";

c). infine, la motivazione del provvedimento è adeguata, anche se non è compiuta la valutazione sulla mancanza di pregiudizio alla parte restante dell’edificio, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (C.d.S., sez. IV, 1° ottobre 2007, n. 5049; 10 dicembre 2007, n. 6344; 31 agosto 2010, n. 3955; sez. V, 7 settembre 2009, n. 5229).

In conclusione, stante la correttezza dell’istruttoria svolta da controparte e la sufficienza della motivazione del provvedimento impugnato, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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