Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-06-2011) 07-11-2011, n. 40079

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Minore S.C. ricorre tramite difensore avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Potenza del 15 giugno 2010, che aveva dichiarato non luogo a procedere nei suoi confronti per concessione del perdono giudiziale, in relazione al delitto di lesioni volontarie aggravate da motivi abietti ovvero da spirito di sopraffazione in danno del coetaneo M.L., da lui colpito con pugni e calci in concorso con altri giovani non identificati.

Deduce il ricorrente la nullità della sentenza, per l’erronea qualificazione giuridica della condotta, che a suo avviso costituiva il reato di percosse, e la ritenuta sussistenza delle aggravanti, a suo dire insussistenti.

Osserva il ricorrente che, ove fosse stato ritenuto il reato di percosse, o fossero state escluse le aggravanti, avrebbe potuto essere dichiarata l’improcedibifità dell’azione per difetto di querela, conclusione certamente più adeguata in considerazione della circostanza che, ad onta delle tinte fosche contestate nel capo di imputazione, la vicenda rappresentava un banale diverbio tra ragazzi, nel corso del quale ai più era volato qualche ceffone.

Deduce poi l’insussistenza dell’aggravante dei motivi abietti, che dei resto lo stesso Tribunale aveva qualificato come futili.

Il ricorso è destituito di fondamento e merita rigetto, atteso che contesta le valutazioni del Tribunale, che sono ampiamente motivate, senza dedurre specificamente il vizio nel quale sarebbe incorso il primo giudice.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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