Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-06-2011) 07-11-2011, n. 40078

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

T.M. e M.B., ritenuti, per quanto qui interessa, responsabili del reato di bancarotta semplice, secondo l’ipotesi di accusa da loro consumato nelle rispettive qualità di Procuratore Generale ed Amministratore Unico della S.r.l.

"RE.FI.GES., ricorrono con unico atto di impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 25 marzo 2010, che aveva confermato la condanna pronunciata a loro carico per detto reato dal giudice dell’udienza preliminare di Udine in esito a giudizio abbreviato.

La condotta illecita di cui i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili, consisteva nell’omesso aggiornamento del libro degli inventori fino al 31 dicembre 1997, data del fallimento.

Deducono entrambi che non essendoci state variazioni nella situazione patrimoniale della società fallita per il periodo considerato, la redazione del bilancio bastava a rendere edotti i terzi dello stato economico dell’impresa, secondo la ratio della norma.

Aggiungono che comunque non v’era prova del dolo, proprio per la regolare redazione del bilancio.

Il ricorso è destituito di fondamento e va perciò rigettato perchè, come ha correttamente ritenuto la corte territoriale, il mancato aggiornamento del libro degli inventori, che è obbligatorio per espresso dettato normativo, integra il reato di bancarotta semplice, che può essere perseguito sia a titolo di dolo che a titolo di colpa. Al rigetto consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *