Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7368 Agevolazioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla s.p.a. GE.SI.P. PALERMO, l’AGENZIA delle ENTRATE – premesso che: (2) con "istanza in via telematica" del 16 luglio 2003 detta società aveva chiesto, "in relazione all’incremento occupazionale di 554,90 lavoratori", il "riconoscimento", per il "triennio 2004/2006", oltre di quello "ordinario", anche dell’"ulteriore credito d’imposta" concesso dalla " L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10 … alle sole aziende ubicate nei territori Abruzzo e Molise"; (2) "intervenuto il provvedimento di accoglimento", la stessa società, con "successiva istanza del 14 luglio 2004", assunto che "il modello informatico adoperato" presentava "un’anomalia" perchè non consentiva "di scrivere importi superiori a Euro 100.000,00, pur in presenza di un numero di dipendenti tale da superare detto limite", aveva chiesto "il riconoscimento del maggior credito d’ imposta pari ad Euro 5.892.890,00 quale differenza … tra quanto … spettante … e quanto" essa, "per un "errore materiale" non dipendente", aveva potuto "effettivamente richiedere" -, in forza di due motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 47/09/07 depositata il 17 maggio 2007 dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo che aveva respinto l’appello dell’Ufficio avverso la decisione (373/01/05) della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara la quale aveva accolto il ricorso avverso la "nota del 22 luglio 2004" con cui era stata rigettata l’"istanza predetta" in "applicazione della … regola "de minimis" prevista dall’art. 2 del Regolamento CE n. 69/01".

La società intimata instava per il rigetto dell’impugnazione.

Motivi della decisione

p. 1. La sentenza gravata.

La Commissione Tributaria Regionale ha disatteso l’appello dell’Ufficio affermando (in estrema sintesi) che, non essendovi "menzione alcuna nel regolamento" comunitario "circa aiuti sotto forma di incremento occupazionale", "la regola "de minimis" s’applica agli aiuti delle imprese con esclusione di qualsiasi riferimento alla materia occupazionale". p. 2. Il ricorso dell’Agenzia.

Questa censura la decisione per due motivi:

– con il primo, denunzia "violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 63 comma 1, lett. a), terzo periodo; della L. n. 388 del 2002, art. 7, comma 10; degli artt. 87 e 88 Trattato CE; 3 e 4 Regolamento CE 2204/-02", chiedendo (ex art. 366 bis c.p.c.);

"se l’ulteriore credito di imposta di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 63… configuri un aiuto di stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato CE e se sia escluso dati operatività del Regolamento CE 2204/02 ( 6 considerando), ovvero sia comunque sottratto all’applicazione del predetto regolamento, non concretando un aiuto di stato che soddisfi le condizioni di cui all’art. 4 del medesimo Reg. 2204/02;

– nell’altro motivo, l’ente denunzia "violazione e falsa applicazione del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 8, convertito in L. n. 46 del 2007, e art. 11 preleggi" sintetizzate nel "quesito";

"se erri il giudice del merito che in una fattispecie … in cui si controverta dell’applicabilità della regola de minimis agli incentivi previsti sotto forma di crediti di imposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 63 ritenga gli incentivi de quibus sottratti alla predetta regola in forza del D.L. n. 10 del 1997, per tal via postulando l’applicabilità retroattiva di tale disposizione alla stregua di norma di interpretazione autentica". p. 3. Le ragioni della decisione.

Il ricorso deve essere accolto.

A. In via preliminare va evidenziato che la quaestio iuris posta dalla controversia, diversamente da quanto sostenuto dalla contribuente nelle "brevi osservazioni" depositate in replica alle conclusioni del pubblico ministero, non è affatto "opposta" a quella esaminata da questa sezione nella sentenza 20 ottobre 2011 n. 21797 atteso che la posizione ivi assunta dall’Agenzia (""il beneficio in questione non configura aiuto di stato"), al pari di quella (anche se effettivamente "opposta") sostenuta in questa controversia ("l’ulteriore credito di imposta di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 63… configuri un aiuto di stato") si palesa (come si è palesata anche in quella decisione) del tutto irrilevante ai fini dell’esegesi normativa e della sua corretta applicazione alla fattispecie concreta.

B. Sulla specifica "quaestio iuris" – data (secondo il giudice di appello) dal "riconoscimento del maggior credito d’imposta … in forza della L. n. 388 del 2000, art. 7 e della L. n. 289 del 2002, art. 63" -, in carenza di qualsivoglia convincente argomentazione contraria (tale non essendo, come evidente, il solo rilievo della "opposta" posizione assunta dall’Agenzia in quel processo) deve ribadirsi il principio espresso nella richiamata decisione n. 21797 del 2011 secondo cui "la L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1", "nel rinnovare il regime di incentivi alle assunzioni, già disposto con la L. n. 388 del 2000, art. 7", "ha mantenuto esplicitamente ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7": "per le assunzioni di cui alle lettere a) e b)", infatti, giusta la successiva lettera "C)", "rimangono ferme …le disposizioni di cui al citato art. 7 della L. n. 388 del 2000", quindi tutte le "disposizioni" di detta norma, anche quella del decimo comma secondo la quale "all’ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di L. 180 milioni nel triennio".

La piana lettura di quest’ultima disposizione pone in luce l’assoluta irrilevanza della normativa comunitaria "Comunicazione della commissione CEE 96/c 68/06"; Regolamento 12 gennaio 2001 n. 69 della Commissione relativo "a//1 applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d’importanza minore ("de minimis")" sugli "aiuti di stato" nonchè di quella Regolamento 5 dicembre 2002 n. 2204 della Commissione "relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione" sugli incentivi per incrementi occupazionali atteso che "il criterio comunitario c.d. de minimis" è stato espressamente adottato ("in via di rinvio alla relativa fonte normativa") dal legislatore nazionale, "nel legittimo esercizio dei suoi poteri discrezionali", quale tetto massimo ("misura limitata") dell’"ulteriore credito d’imposta in rassegna" che ha inteso attribuire ai "datori di lavoro".

C. La natura "nazionale" della norma (limitativa al "criterio comunitario c.d. de minimis" della misura massima dell’"ulteriore credito d’imposta" di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 63), infine, esclude in radice ogni incidenza sulla questione della norma dettata dall’art. 1 (rubricato: "esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, resa in data "1 giugno 2006 nella causa C-207/05"; "attuazione della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002"; "procedura d’ infrazione ex articolo 228 del Trattato CE n. 2006/2456") del DL 15 febbraio 2007 n. 10, convertito in L. 6 aprile 2007, n. 46 (recante "disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali") – in particolare di quella contenuta nel comma 8 (per il cui testo modificato dalla legge di conversione "sono esclusi dal cumulo per il computo dell’importo massimo fissato per l’applicazione della regola "de minimis" gli aiuti autorizzati dalia Commissione europea o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente") – atteso che l’esclusione ("sono esclusi") degli "aiuti autorizzati dalla Commissione europea o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente", ai fini del "computo dell’importo massimo fissato per l’applicazione della regola de minimis", dal "cumulo" (quindi dal complessivo "recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte") riguarda solo gli "aiuti", rientranti in detta previsione, che le norme nazionali abbiano concesso in misura superiore a detta "regola" comunitaria, non l’"ulteriore credito di imposta" qui in discussione perchè l’ammontare massimo dello stesso è stato legislativamente determinato in misura corrispondente a quella "regola". p. 4. Provvedimenti conclusivi.

Dall’esposta ermeneusi normativa discende evidente l’erroneità della sentenza impugnata la quale deve essere, di conseguenza, cassata.

La causa, involgente solo la questione giuridica esaminata, non abbisogna di nessun accertamento fattuale e, perciò, si sensi dell’art. 384 c.p.c., deve decisa nel merito da questo giudice di legittimità con il rigetto del ricorso di primo grado della contribuente, non avendo questa diritto, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 63, ad un credito di imposta maggiore di quello già riconosciuto dall’Agenzia. p. 5. Delle spese processuali.

Le spese processuali dell’intero giudizio vanno compensate integralmente tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso di primo grado della contribuente; compensa integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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