Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7367 Opere idrauliche e di bonifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 15.1.2010 n. 21 la Commissione tributaria della Regione Lombardia sez. staccata di Brescia in totale riforma della decisione di prime cure ha accolto l’appello proposto dalla società DANUS s.a. ed annullato la cartella di pagamento con cui veniva richiesto dal Consorzio di bonifica della Media Pianura Bergamasca il pagamento della quota consortile per Euro 458,52 dovuto per l’anno 2005.

I Giudici territoriali, dopo aver richiamato il principio secondo cui in presenza di regolari piani di classifica vale la presunzione di utilità arrecata al fondo dalle opere di bonifica – e dunque di legittimità della cartella – con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, hanno ritenuto che la società consorziata avesse fornito la prova contraria della insussistenza del vantaggio diretto derivante dalle opere mediante deposito in giudizio di una perizia di parte, ritenuta dai Giudici di merito "sufficientemente motivata".

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio affidato ad un unico motivo.

Resiste la società con controricorso e ricorso incidentale con il quale censura la sentenza di appello in ordine al solo capo delle spese di lite. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. La sentenza della Commissione tributaria della regione Lombardia, dopo aver dato atto che l’immobile di proprietà della società era stato individuato dalla delibera regionale tra quelli ricompresi nell’ambito del territorio a favore del quale era svolta l’attività consortile con la realizzazione ed il funzionamento di opere dirette non solo al controllo dello scarico delle acque, ma anche a preservare detto territorio dalle alluvioni, e dopo aver richiamato il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato e non specificamente contestato valeva la presunzione relativa di utilità dell’attività del Consorzio a favore del fondo di proprietà del consorziato, ha poi ritenuto che la consorziata avesse fornito la prova contraria producendo in giudizio una "perizia di parte…..sufficiente motivata, secondo la quale gli immobili della ricorrente non ricevono un beneficio diretto dalle opere consorziali". 2. Con l’unico motivo di ricorso il Consorzio censura la sentenza di appello per vizio di insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo i Giudici di merito attribuito rilevanza decisiva, per escludere la esistenza di un vantaggio specifico al fondo della società, ad una "perizia di parte" senza tuttavia indicarne in motivazione i contenuti e quindi rendere intelligibili le ragioni di adesione. Inoltre gli stessi Giudici di merito avrebbero omesso di valutare le numerose prove documentali prodotte dal Consorzio (relazione tecnica a firma del prof. Veronesi; schede tecniche descrittive delle opere di bonifica; documentazione tecnica relativa al perimetro di contribuenza – piano di classifica -) idonee a contrastare la perizia di parte.

3. La controricorrente contesta la fondatezza del ricorso richiamando precedenti pronunce di questa Corte (Cass. SU n. 26009/2008 e Cass. n. 4513/2009) che distinguendo tra "perimetro del comprensorio" e "perimetro di contribuenza", attribuiscono soltanto alla produzione in giudizio di quest’ultimo, ove trascritto nei registri immobiliari, la efficacia presuntiva della esistenza del vantaggio fondiario, conseguito o conseguibile dal fondo, in esso incluso, in dipendenza delle opere di bonifica. Peraltro sostiene la resistente che lo stesso Consorzio avrebbe ammesso che tali opere consisterebbero esclusivamente in interventi di "regolamentazione idraulica", e che i compito di provvedere al deflusso delle acque fognarie e di superficie compete al gestore del relativo servizio pubblico e non al Consorzio.

Inoltre sostiene che, contestando la statuizione della sentenza di appello che ha attribuito valore probatorio determinante alla consulenza di parte prodotta dalla società, il Consorzio intenderebbe richiedere un inammissibile riesame delle prove già valutate dalla CTR lombarda.

4. Il motivo dedotto dal ricorrente principale è fondato.

La motivazione della sentenza "per relationem" al contenuto di documenti, alle tesi difensive esposte in atti di parte, od alle risultanze di una consulenza tecnica disposta di ufficio, si risolve nella trasposizione degli elementi fattuali e logici della fonte esterna nel contenuto dell’atto che a quella rinvia, sicchè le ragioni in fatto e diritto che giustificano la statuizione diretta a regolamentare il rapporto controverso, debbono essere ricercate aliunde rispetto all’atto motivato "per relationem".

Tale particolare tipo di schema motivazionale, che risponde ad esigenze di speditezza e sintesi, deve comunque conformarsi al dettato dell’art. 111 Cost. dovendo il Giudice di merito operare il rinvio in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione "per relationem" (cfr. Corte cass. sez. lav.

11.2.2011 n. 3367), in difetto dovendo ritenersi affetta la sentenza da vizio motivazionale, censurabile in sede di legittimità, la cui mobile estensione è segnata in relazione alla differente gravità del vizio dalla insufficienza logica fino alla carenza assoluta dello stesso requisito formale richiesto per la validità del provvedimento giurisdizionale ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.c.).

Se non appare, quindi, necessario richiamare l’intero contenuto dell’atto o documento recepito ed al quale il Giudice ha inteso prestare adesione, è invece necessario che dalla fusione dell’atto/documento nella motivazione della sentenza risultino esposti – anche in maniera concisa – gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione, dovendo emergere alla motivazione della sentenza, nel caso in cui sia operato il rinvio ad una consulenza tecnica di ufficio, le conclusioni e i passi salienti della relazione dell’ausiliario (cfr. Corte cass. 1 sez. 20.5.2005 n. 10668; id. 1 sez. 4.5.2009 n. 10222); nel caso in cui il giudice si richiami integralmente alla tesi giuridica svolta in un atto difensivo, non sarà, pertanto, sufficiente la pedissequa riproduzione del contenuto di tale atto, ma dalla motivazione della sentenza dovranno emergere anche idonei e critici spunti di ragionamento logico-giuridico sui vari aspetti della vicenda sottoposta al vaglio del giudice (cfr. Corte cass. 2 sez. 31.3.2011 n. 7477); o ancora, nel caso di richiamo al contenuto di un documento acquisito al giudizio, dalla giustapposizione dei testo redatto dal Giudice e di quello del documento cui è fatto rinvio dovrà risultare con sufficiente chiarezza e precisione il ragionamento che correla la statuizione decisoria agli elementi ritenuti determinanti tratti dalla prova documentale (cfr. Corte cass. 1 sez. 17.2.2011 n. 3920).

Incorre, in conseguenza, in vizio di omessa motivazione la sentenza "che non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando, genericamente e "per relationem", al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, nè disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguitò" (cfr. Corte cass. sez. lav. 21.12.2010 n. 25866).

4.1. Tanto premesso il motivo si palesa fondato tanto nella "pars destruens" del capo di sentenza impugnato, in quanto il vizio motivazionale denunciato investe puntualmente la totale mancanza della indicazione degli elementi argomentativi minimi idonei a giustificare la asserzione conclusiva del giudizio secondo cui "gli immobili in questione non hanno goduto del vantaggio diretto e specifico dalle opere poste in essere dal Consorzio", avendo omesso la CTR lombarda di dare conto delle indagini svolte in fatto dal perito di parte e dei motivi addotti nella relazione tecnica a giustificazione della indicata conclusione, quanto nella "pars construens" (costituendo principio consolidato di questa Corte quello per cui la parte che in sede di legittimità deduce il vizio di carenza di motivazione ha l’onere di indicare gli elementi ritenuti trascurati o insufficientemente valutati, specificando la loro pregressa deduzione in sede di merito e la loro rilevanza processuale al fine di pervenire ad una diversa decisione, risultando altrimenti irrilevante la carenza di motivazione denunziata: Corte cass. sez. lav. 30.3.2004 n. 6323) relativa alla puntuale indicazione degli elementi probatori ritualmente acquisiti nei precedenti giudizi di merito (nella specie il piano di classifica corredato della relazione tecnica di accompagnamento redatta dal prof Veronesi e le schede tecniche relative alle singole opere esistenti nel perimetro di contribuenza, documenti il cui parziale contenuto è stato trascritto nel ricorso alle pag. 12-18) addotti dal Consorzio ed in ordine ai quali è difettato del tutto un concreto esame da parte della CTR risultando in conseguenza gravemente insufficiente la esposizione in sentenza del percorso logico sotteso alla affermazione di prevalenza della prova contraria fornita dalla società. Se rimane indubbiamente riservato in via esclusiva al Giudice il potere di individuare i fatti rilevanti, selezionare le emergenze istruttorie ritenute idonee a rappresentare tali fatti e selezionare tra tali risultanze istruttorie quelle ritenute prevalenti nel giudizio di comparazione in esito al quale si forma il convincimento del giudice, non può porsi altrettanto in dubbio che tale valutazione – che attiene al merito ed è insindacabile dal Giudice di legittimità – deve trovare supporto in argomenti la cui esternazione nell’apparato motivazionale che sorregge il decisum deve rispondere ai canoni di coerenza logica interna al discorso, segnati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) con riferimento ai principi di completezza, di causalità logica (secondo lo schema induttivo-deduttivo) e di non contraddizione. Nella specie la carenza motivazionale va individuata nella incompleta e quindi insufficiente esplicazione del giudizio comparitivo e di prevalenza, risultando recessive le prove documentali del Consorzio (che appaiono rispondere altresì al requisito di decisività richiesto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5): dalla trascrizione del contenuto di tali documenti risulta che i fondi di proprietà della società consorziata sono ubicati in (OMISSIS) ricadono all’interno dei comprensori di bonifica e traggono beneficio dalle opere singolarmente individuate nello scolmatore della (OMISSIS), opere volte "ad evitare sovraccarichi idraulici" dei corsi d’acqua naturali presenti sul territorio "non più idonei a drenare un territorio densamente urbanizzato": a "mettere tempestivamente in sicurezza i canali durante i periodi di intense precipitazioni" ed a "evitare fenomeni di rigurgito estesi sino a monte dei collettori fognari, con conseguenti allagamenti delle aree ove si trovano detti immobili" di proprietà della società) esclusivamente in dipendenza della proposizione meramente assertiva – anch’essa, peraltro, inesplicata – secondo cui la resistente (recte la perizia di parte) aveva fornito dimostrazione della insussistenza di vantaggi arrecati dalle opere i bonifica ai fondi.

4.2. Le evidenziate lacune logiche dell’iter argomentativo svolto nella sentenza impugnata, unitamente alla incompleta valutazione delle prove documentali acquisite agli atti, venendo ad incidere sulla inesatta ricostruzione della fattispecie concreta, integrano il vizio motivazionale denunciato e determinano la cassazione della sentenza di appello con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale affinchè provveda ad un nuovo esame delle risultanze probatorie emendando i vizi logici riscontrati.

5. La società resistente ha impugnato la sentenza di appello con ricorso incidentale condizionato esclusivamente sul capo relativo alle spese di lite, deducendo violazione dell’art. 92 c.p.c., avendo immotivatamente la CTR lombarda disposto la compensazione delle spese del giudizio nonostante la consorziata fosse risultata vittoriosa in grado di appello.

L’esame del motivo rimane assorbito in conseguenza della cassazione della sentenza impugnata, dovendo provvedere il Giudice del rinvio ai sensi dell’art. 394 c.p.c. a liquidare le spese di lite all’esito del giudizio di merito.

6. Pertanto in accoglimento del ricorso principale, dichiarato assorbito il motivo del ricorso incidentale condizionato, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa per nuovo esame ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Lombardia che provvederà ad emendare i vizi logici riscontrati, nonchè a liquidare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il motivo del ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Lombardia che provvederà ad emendare i vizi della motivazione riscontrati, nonchè a liquidare le spese del presente giudizio.

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