Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-06-2011) 07-11-2011, n. 40104 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- D.P.M., soggetto a custodia cautelare in carcere, chiedeva al GIP di Catanzaro la sostituzione della misura in corso con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 4, assumendo di dover assistere il figlioletto di età inferiore ai tre anni, compito che la moglie non poteva assolvere perchè impedita dal suo lavoro.

L’istanza veniva rigettata dal GIP, ed avverso detto provvedimento il D.P. proponeva appello, che il Tribunale della Libertà di Catanzaro ha rigettato rilevando che non era provata l’assoluta impossibilità della madre ad occuparsi del figlioletto, e d’altro canto era irrilevante lo stato di salute dei prossimi congiunti.

Propone ricorso il D.P. tramite difensore di fiducia, deducendo l’eccessivo rigore del provvedimento impugnato, che non aveva tenuto conto di come la signora P.L., madre del minore, fosse impegnata dal lunedì al sabato, ed era costretta a lavorare mancandole altri mezzi di sostentamento dopo l’arresto del coniuge;

d’altro canto era stata documentata l’impossibilità per motivi di salute dei nonni ad occuparsi del minore.

2.- Il ricorso è destituito di fondamento.

Come ha più volte ritenuto questa Corte (Sez. 1^ n. 14651 del 4 marzo 2008 Rv 240029; Sez. 5^ n. 27000 del 28 maggio 2009 Rv 244485) non è censurabile, in sede di legittimità, la decisione con cui il giudice di appello escluda, con motivazione idonea e pertinente, la gravità dell’impedimento richiesto dall’art. 275 c.p.p., comma 4, – ai fini dell’operatività del divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’imputato padre di prole infratreenne – considerato che l’attività di lavoro svolta dalla madre non costituisce di per sè ostacolo tale da impedirle di attendere alla cura del minore. potendo detta funzione essere assolta anche con l’eventuale aiuto di familiari disponibili o con il ricorso a strutture pubbliche abilitate (Rv. 235194; Rv. 242082; Rv. 236128).

Del resto il divieto di custodia cautelare in carcere di cui all’art. 275 c.p.p., comma 4, previsto nei confronti dell’imputato padre di prole infratreenne, non è automaticamente operativo qualora l’impossibilità assoluta di dare assistenza alla prole sia costituita dall’attività lavorativa della madre, atteso che l’interessato deve quantomeno allegare le peculiari connotazioni della situazione concreta, deducendo in concreto la mancanza di strutture di sostegno e di assistenza sociale, ovvero la indisponibilità alla assistenza da parte di altri familiari che possano, all’occorrenza, sostituire la madre.

Nella specie risulta che il Tribunale abbia motivato in maniera congruente e completa rispetto alle emergenze allegate, avendo espresso il corretto principio per cui il solo impegno lavorativo non integra un impedimento assoluto alla assistenza alla prole, trattandosi tra l’altro di condizione condivisa nella assoluta maggioranza delle situazioni familiari.

Inoltre nel caso di specie l’impedimento dei nonni non pare assoluto, e l’assenza di strutture sociali di sostegno o di familiari cui affidare il bambino infratreenne non è stata neppure dedotta. Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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