T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 09-12-2011, n. 9645

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’Amministrazione comunale di Zagarolo in data 13 ottobre 2006 e depositato il successivo 2 novembre 2006, gli interessati espongono che la prima ricorrente ha acquistato in regime di comunione legale un terreno sul quale era edificato un fabbricato ad uso civile abitazione per il quale è stata istruita e completata presso gli uffici comunali una sanatoria ex L. 28 febbraio 1985, n. 47, attualmente ancora in corso di rilascio e che tuttavia se ne vedevano ingiungere la demolizione.

Entrambi i ricorrenti rappresentano che le opere abusive contestate nella determinazione gravata in parte sono in aderenza al fabbricato preesistente in parte sono in sopraelevazione dello stesso.

Avverso la ingiunta demolizione oppongono la violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mancando nell’atto gravato ogni indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, nonchè l’eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza e la violazione dell’art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Concludono per l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

In assenza di costituzione dell’amministrazione comunale, alla Camera di Consiglio del 24 novembre 2006, l’istanza cautelare è stata accolta nei limiti in ordine alla ritenuta disposta acquisizione del manufatto al patrimonio comunale.

Il ricorso, infine, è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 20 ottobre 2011.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con esso gli interessati impugnano l’ingiunzione con la quale il Comune di Zagarolo ha ordinato alla ricorrente la sospensione dei lavori e la demolizione di "sopraelevazione in blocchetti di cemento e c.a. per n. tre lati del manufatto già accertato sottoposto a sequestro il 1° marzo 2006 – con parziale copertura a tetto con getto cementizio di m. 4,00 x 6,00 circa, in opera di carpenteria,…, in zona E3 agricola del PRG approvato, sottoposta a vincolo di protezione delle falde idriche, vincolo sismico ex l. n. 64/1974" realizzata in assenza di permesso a costruire.

2. Con la prima censura entrambi i ricorrenti fanno valere il difetto di motivazione, non apparendo comprensibile dal provvedimento impugnato l’esatto iter logico giuridico che ha portato l’Amministrazione comunale alla adozione dello stesso.

Al riguardo occorre tuttavia osservare che, in primo luogo, la censura appare smentita proprio dal tenore letterale della determinazione nella quale sono precisamente indicate le prescrizioni urbanistiche e le norme edilizie violate oltre i vincoli che non sono stati rispettati; in secondo luogo il provvedimento demolitorio viene classificato come espressione di attività vincolata dall’Amministrazione che non necessita di particolare motivazione, essendo sufficienti l’ostensione delle norme giuridiche violate e dei parametri urbanistici che, con la realizzazione dei manufatti abusivi, non appaiono rispettati, esattamente come si verifica nel caso in esame, per quanto al primo punto rappresentato.

3. Con la seconda censura gli interessati lamentano che sarebbe mancata la esatta individuazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale, posto che dal provvedimento risulta che il Comune avrebbe proceduto senza indugio alla ridetta acquisizione se la ricorrente non avesse provveduto alla demolizione, ma senza specificare per quale area. Oltre tutto tale procedimento si presenta del tutto lesivo nei confronti del comproprietario, nonché attuale ricorrente, al quale non è stata notificata la previa intimazione di demolizione. Sostengono gli interessati che per la restante parte il fabbricato risulta legittimamente realizzato, sicchè l’acquisizione non potrebbe che operare per l’area in sopraelevazione e per la sola parte di lastrico solare che rappresenta l’effettiva area di sedime dell’abuso.

Osservano che poiché il preesistente fabbricato è di mq. 78,00 e di mq. 7,80 è l’area che rientrerebbe semmai nella demolizione è stato pure violato il principio di ragionevolezza cui ciascun atto deve uniformarsi, avendo riguardo pure a quanto dispone con l’art. 37 del T.U. sull’edilizia che prevede che gli interventi in assenza o in difformità dalla DIA comportano l’applicazione della sanzione pecuniaria. La questione andrebbe, inoltre, inquadrata nel più generale ambito della disciplina delle sanzioni amministrative – pecuniarie recata dalla legge n. 689 del 1981 che all’art. 13 prevede, fra l’altro un procedimento di accertamento della violazione, nel caso in specie del tutto carente.

Le prospettazioni non possono essere seguite.

La connotazione motivazionale attribuita dal Collegio alla fattispecie in sede cautelare in particolare non può essere confermata.

Deve, infatti, essere osservato che "come si ricava dalla costante interpretazione della norma di cui all’art. 31, comma 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 "L’acquisizione gratuita non costituisce sanzione accessoria alla demolizione, volta a colpire l’esecutore delle opere abusive, ma si configura quale sanzione autonoma che consegue all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione. L’inottemperanza integra, infatti, un illecito diverso ed autonomo dalla commissione dell’abuso edilizio, del quale può rendersi responsabile anche il proprietario, qualora risulti che abbia acquistato o riacquistato la disponibilità del bene e non si sia attivato per dare esecuzione all’ordine di demolizione, o qualora emerga che, pur essendo in grado di dare esecuzione all’ingiunzione, non vi abbia comunque provveduto", (TAR Lazio, sezione I quater, 7 ottobre 2011, n. 7819 e la giurisprudenza ivi citata della sezione: 22 dicembre 2010, n. 38200 e del TAR Lombardia, sezione II, 29 aprile 2009, n. 3597), con la conseguenza che soltanto una volta che sia accertata l’inottemperanza all’ordine di demolire, nel caso in specie, potrà semmai seguire l’acquisizione al patrimonio, che attualmente si presenta come soltanto paventata.

Decadono conseguentemente gli aspetti della doglianza con la quale gli interessati fanno valere che sarebbe imprecisamente determinata l’area da acquisire al patrimonio comunale e che sarebbe pure mancata la notifica dell’ordine di demolizione al secondo dei due proprietari, nonché attuale ricorrente, in quanto dovranno essere fatte valere avverso i provvedimenti che eventualmente l’Amministrazione comunale dovesse adottare nel caso di mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire fatta constare con le procedure di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 pure citato nel provvedimento impugnato.

4. Per le superiori considerazioni il ricorso va respinto.

5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio in assenza di costituzione dell’amministrazione comunale di Zagarolo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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