Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-06-2011) 07-11-2011, n. 40077 Chiusura ed avviso di chiusura delle indagini preliminari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.G. ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 28 maggio 2010, che aveva confermato la condanna pronunciata a suo carico in primo grado per il reato di furto, secondo l’ipotesi di accusa da lui consumato con l’asportare dei monili in oro dall’abitazione di T.C.. La corte territoriale aveva rigettato l’eccezione di nullità del procedimento, che l’imputato aveva sollevato per essergli stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari al domicilio eletto, in persona della madre, senza che ne fosse precisata la qualità di convivente, che la corte aveva – a suo avviso erroneamente – presunto.

Deduce il ricorrente che detta convivenza non c’era, e nulla aveva saputo della notificazione, di modo che la corte territoriale nel rigettare la sua eccezione era incorsa in errore di diritto che comportava la nullità della sentenza.

Deduce inoltre difetto di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, determinata senza tener conto di tutti gli elementi contemplati dall’art. 133 c.p.. Il ricorso è destituito di fondamento.

Infatti i vizi dedotti dal ricorrente sono insussistenti, essendo stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari al domicilio eletto ed a mani della madre del ricorrente, circostanze entrambe che, come ha correttamente ritenuto la corte territoriale, che cita giurisprudenza di questa Corte (Sez., 4 n. 10449 del 22.12.2009), consentono di presumere lo stato di convivenza. Quanto alla determinazione della pena il ricorso è inammissibile, avendo la corte territoriale dato conto dei criteri di determinazione e delle ragioni della decisione, il che preclude in questa sede di legittimità il riesame del punto.

Il ricorso va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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