Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-06-2011) 07-11-2011, n. 40076

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.P. e S.M., imputati con S. P. – non ricorrente – di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, reati secondo l’ipotesi di accusa da loro commessi nella qualità di amministratori delle imprese fallite "Srl Punto SI" ed "Srl Edil 4", ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila del 26 marzo 2009, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Teramo a carico loro e dello S. P..

Deducono entrambi travisamento del fatto e difetto di motivazione per inadeguata valutazione della vicenda, ciascuno dei due riversando ogni responsabilità sul correo.

Lo S. in particolare deduce che nessuna prova risulterebbe acquisita in ordine all’amministrazione da parte sua dell’impresa fallita, e del resto la sentenza impugnata attribuisce l’illecito "ai due S.", senza precisare la condotta dell’uno e dell’altro dei germani.

Il ricorso è destituito di fondamento, atteso che la sentenza impugnata da ampia contezza delle ragioni della decisione e non vi sono elementi per ritenere che i fatti siano stati travisati; del resto, ove i ricorrenti intendessero sollecitare un nuovo esame, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie la sentenza impugnata abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole, comunque immune da vizi logici o contraddizioni, i ricorsi sarebbero inammissibili. Quanto poi alla circostanza che a tratti la sentenza impugnata parli dei "due S.", va considerato che entrambi i suddetti germani si erano resi colpevoli del reato di bancarotta patrimoniale, il M. nella qualità di amministratore della Srl "Punto SI" e il P. in quella di amministratore della Srl "Edil 4", ed è per tale motivo che la sentenza impugnata considera "i due S." responsabili di bancarotta.

Al rigetto delle impugnazioni consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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