Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7363 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla s.r.l. ETC Epitaxial Technology Center, l’AGENZIA delle ENTRATE, in forza di tre motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 498/34/10 depositata il 13 dicembre 2010 dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio avverso la decisione (853/03/09) della Commissione Tributaria Provinciale di Catania la quale aveva accolto il ricorso di detta società avverso l’avviso di accertamento (a sua volta successivo al provvedimento di diniego del 5 dicembre 2008, emesso in revoca di quello a carattere cautelare del 12 novembre 2000) con cui era stata rettificata la dichiarazione del Mod. Unico per l’anno 2003, con recupero a tassazione del reddito dichiarato esente.

La società intimata instava per il rigetto dell’impugnazione e spiegava ricorso incidentale condizionato, sorretto da un solo motivo; l’Agenzia replicava con controricorso.

La società depositava memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

p. 1. La sentenza impugnata.

La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio affermando:

– il giudice di prime cure ha affrontato analiticamente e persuasivamente l’oggetto della controversia, fra l’altro sottolineando che il diniego dell’agevolazioni de qua era stato annullato … con sentenza n. 523/2005 confermata da Commissione Regionale, sezione 18^ con sentenza n. 164 datata 23 aprile 2009;

– poichè non è contestato che la pronuncia è res iudicata, non è più consentito disquisire sul diritto della società e sui suoi effetti per gli anni d’ imposta successivi. p. 2. Il ricorso dell’Agenzia.

Questa censura la decisione per tre motivi:

– con il primo, denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. … per erronea applicazione del disposto disciplinante gli effetti del giudicato sostanziale;

– nel successivo motivo, formulato in via consequenziale al vizio rilevato al punto 1), l’Agenzia, esposto che la omologazione dell’atto istitutivo della società (costituita il 21 dicembre 1993) era avvenuta solo in data 7 aprile 1994, denunzia violazione … degli artt. 2330 e 2331 c.c. in combinato disposto con il D.P.R. n. 218 del 1978, art. 105 assumendo che alla data rilevante ai fini della concessione dell’esenzione … la società non rispondeva ai requisiti prescritti;

– in terzo (ed ultimo) luogo, la ricorrente denuncia difetto di motivazione (rectius apparente motivazione) esponendo che il giudice ha concluso in ordine all’efficacia preclusiva di una data sentenza passata in giudicato … senza definire … l’ambito di operatività della suddetta preclusione al fine di delinearne … la sfera operativa, ovverosia al fine della rilevanza della decisione in esame sotto il profilo del piano consequenziale alla statuizione emessa. p. 3. Il ricorso incidentale condizionato.

Nella … ipotesi di accoglimento dei motivi di ricorso dell’Agenzia la controricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla sua eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio in quanto sottoscritto da soggetto carente di potere, ovverosia dal capo ufficio controlli … invece che dal direttore titolare. p. 4. Le ragioni della decisione.

Il terzo motivo di ricorso – il cui scrutinio, in via logica (perchè investe l’unica ratio decidendi della sentenza gravata), deve precedere l’esame degli altri due – è fondato; tale accoglimento determina l’inutilità dello scrutinio dei predetti altri due motivi del ricorso principale ed impone l’esame del gravame incidentale, che va respinto.

A. Nella sentenza 16 giugno 2006 n. 13916, invero, le sezioni unite di questa Corte – dopo aver autorevolmente statuito che il giudicato tributario, al di là delle soluzioni specifiche relative al caso concreto dibattuto in giudizio, è destinato ad essere, per gli elementi della fattispecie che a questo fine rilevino, norma agendi, cui dovranno conformarsi tanto l’amministrazione quanto il contribuente – astrettì da un vincolo procedimentale di collaborazione nella determinazione del tributo che corre tra i poli della dichiarazione (e possibile autoliquidazione) e del controllo (ed eventuale accertamento-rettifica) – per la individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi di imposta – hanno chiaramente precisato che gli elementi rispetto ai quali opera l’efficacia regolamentare del giudicato tributario sono quelli, e solo quelli, che abbiano un "valore condizionante" (1) per la valutazione e la disciplina di una pluralità di altri elementi della fattispecie e (2) per la produzione degli effetti previsti dalla norma (o, secondo il linguaggio utilizzato da altra dottrina, quegli elementi che costituiscano "i referenti per l’applicazione di specifiche discipline" (cfr., altresì, Cass., trib., 22 settembre 2011 n. 19310, secondo la quale nella verifica dei limiti oggettivi del giudicato occorre considerare che ai sensi dell’art. 2909 c.c., il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro credi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della causa petendi, intesa come titolo dell’azione proposta e del bene della vita che ne forma l’oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro tali limiti, l’autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione, e comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni non dedotte in giudizio che costituiscano, tuttavia, un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa (cfr. … Cass. … lav., 24.3.2004n. 5925)) .

Nel caso, dalla semplice lettura della motivazione della sentenza impugnata (racchiusa nelle sole, generiche proposizioni innanzi riprodotte) emerge la assoluta apoditticità – per evidente totale mancanza di indicazione (la quale suppone anche correlata carenza di ogni afferente valutazione) del "valore condizionante" sulla presente controversia della sentenza n. 164/18/2009 della stessa Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, passata in cosa giudicata – della affermazione secondo la quale non è più consentito disquisire sul diritto della società e sui suoi effetti per gli anni dr imposta successivi (perchè non è contestato che la pronuncia è res iudicata) non essendo stato neppure adombrato il contenuto effettivo del giudicato, donde la necessità di cassare la decisione gravata dovendosi verificare, nel merito, la effettiva sussistenza, nella sentenza n. 164/18/2009, del Valore condizionante detto che costituisce l’essenza stessa del giudicato.

B. Intuitivamente, il riscontrato vizio, come anticipato, rende inutile l’esame della altre due doglianze dell’Agenzia atteso che la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. (denunziate con il primo motivo) è ravvisatale solo in ipotesi di riscontro della insussistenza del ripetuto "valore condizionante" detto e che l’applicazione degli artt. 2330 e 2331 c.c. in combinato disposto con il D.P.R. n. 218 del 1978, art. 105 (di cui si lamenta la violazione nel secondo motivo) è possibile solo in mancanza di un giudicato vincolante sul punto.

C. Sulla infondatezza della censura posta con il ricorso incidentale è sufficiente richiamare e, in carenza di qualsivoglia convincente argomentazione contraria, ribadire il principio (Cass., trib., 18 ottobre 2011 n. 21546, ordinanza ex art. 375 c.p.c., che richiama Cass. 13908/2008) secondo cui – poichè il D.Lgs. n. 546 del 1991, art. 10 e … art. 11, comma 2,…, riconoscono la qualità diparte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio locale dell’Agenzia dell’Entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza necessità di speciale procura – la sottoscrizione dell’atto di appello, pur non competendo a un qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega da parte del titolare dell’ufficio, è validamente apposta quando proviene dal preposto al reparto competente, poichè la delega da parte del direttore può essere legittimamente conferita in anche via generale mediante la preposizione del funzionario ad un settore dell’ufficio con competenze specifiche, con i conseguenti corollari (ne discende);

(a) che nel caso in cui non sia contestata la provenienza dell’atto d’ appello dall’ufficio competente, questo deve ritenersi ammissibile, finche non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’ufficio e ne esprima la volontà (Cass. 874/2009) e (b) che è onere del contribuente … allegare L’eventuale abusiva posizione del firmatario dell’impugnazione e di dimostrare la veridicità di tal preteso assunto (cfr. Cass. 21473/2007).

Nel caso, nulla di tanto è stato nemmeno accennato dalla ricorrente incidentale. p. 5. Provvedimenti conclusivi.

In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa, siccome bisognevole dei conferenti accertamenti fattuali, va rinviata a sezione (diversa da quella che ha emesso la pronuncia annullata) della stessa Commissione Tributaria Regionale affinchè:

(1) accerti la rilevanza giuridica, sulla presente controversia, della statuizione contenuta nella sentenza inter parte n. 164/18/2009 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia e, in ipotesi di esclusione di quella rilevanza, esamini e decida (dando congrua ed esauriente motivazione del convincimento raggiunto) l’appello dell’Ufficio, nonchè (2) regoli, comunque, tra le parti le spese anche di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti gli altri due motivi; rigetta il ricorso incidentale della società; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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