T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 09-12-2011, n. 9642

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento emesso l’11 febbraio 2009 prot. n. 119015, notificato in pari data, il Consolato di Italia di Casablanca (Marocco) ha rigettato la domanda del visto di reingresso in Italia del ricorrente.

Con ord. n. 2262/2011 la domanda cautelare è stata accolta ai fini del riesame.

Controparte, con la nota datata 8.8.2011, ha precisato che ha effettuato il disposto riesame all’esito della quale si è avuto modo di verificare che a carico del ricorrente non risulta più alcuna iscrizione del sistema informativo Schengen (SIS). Pertanto, si è proceduto, in data 5.8.2011, al rilascio dei visto di reingresso n. I 18431838 in favore dell’interessato.

Alla luce dei predetti chiarimenti, forniti da controparte, stante l’intervenuto rilascio del visto, il ricorso è da dichiararsi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Dichiara improcedibile il ricorso, come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *