Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7361 Agevolazioni tributarie Esenzioni ed agevolazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato (nel domicilio eletto nel giudizio di appello) alla s.p.a. GE.SI.P. PALERMO, l’AGENZIA delle ENTRATE – premesso che detta società aveva impugnato la "nota … del 11 luglio 2006" con cui, "in esito all’istanza cartacea integrativa" della stessa società ("mirante al riconoscimento dell’ulteriore credito d’imposta per l’incremento occupazionale L. n. 289 del 2002, ex art. 63, nella misura di Euro 1.382.600,00"), era stata disposta "la revoca totale del credito d’imposta di complessivi Euro 100.000,00previsto della L. n. 238 del 2000, art. 7, comma 10, prorogato dalla L. n. 289 del 2002, art. 63" in quanto la datrice di lavoro non aveva tenuto "conto del limite deminimis di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10", in forza di tre motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 196/09/09 depositata il 29 ottobre 2009 dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo che aveva recepito l’appello della contribuente avverso la decisione (231/01/07) della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara la quale aveva disatteso il ricorso.

La società, benchè ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

p. 1. La sentenza gravata.

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello della contribuente osservando:

– "l’agevolazione" ("ulteriore contributo di 300 Euro") di cui "alla L. n. 388 del 2000, art. 1, comma 10 (per i "territori di cui alla L. n. 448 del 1988, art. 4 … nonchè regioni Abruzzo e Molise") "è accordata in via indifferenziata e non selettiva, non essendo subordinata al riscontro di determinati requisiti dimensionali dell’impresa o di determinati requisiti soggettivi del lavoratore";

– "il richiamo operato alla L. n. 388 del 2000, art. 63, comma 1, lett. c), art. 7 (che al comma 10 dichiara applicabile all’ulteriore credito la regola del de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità Europee 96/C68/06) non vale a conferire all’agevolazione natura di aiuto di stato dovendosi … escludere che fosse tale quello previsto dall’art. 7, in quanto privo della selettività";

– "il rinvio alla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, da parte dell’art. 63 va … disapplicato, in ragione della prevalenza del dritto comunitario": "conclusivamente, il credito d’imposta L. n. 289 del 2002, ex art. 63, non costituisce aiuto di stato … e non soggiace … al relativo regime, neppure nella forma de minimis";

– "il regolamento CE 5 dicembre 2002 n. 2204 …ha dettato disposizioni applicabili ai regimi che costituiscono aiuti di stato e che "prevedono aiuti alla creazione di posti di lavoro, aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili o aiuti volti a coprire costi supplementari legati all’assunzione di lavoratori disabili" (art. 1, comma 1)";

– "nelle more del giudizio di primo grado è … intervenuto il D.L. n. 10 del 2007 (convertito nella L. n. 46 del 2007) che all’art. 1, comma 8, ha escluso dal cumulo il computo dell’importo massimo fissato per l’applicazione della regola c.d. de minimis "gli aiuti autorizzati dalla Commissione europea o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva normativa preveda diversamente";

– "ammesso … che la L. n. 289 del 2000, art. 63, preveda un aiuto di stato, la specialità del regolamento comunitario … impone di riconoscere il credito d’ imposta … denegato". p. 2. Il ricorso dell’Agenzia.

Questa censura la decisione per tre motivi.

A. Con il primo, l’ente denunzia "violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53" ("inammissibilità dell’atto di appello"), adducendo che con il gravame la contribuente "si è limitata a riprodurre … quanto dedotto con il ricorso di primo grado" (essendosi ridotta all’"affermazione consistente nel "riaffermare quanto dedotto nei capitoli di ricorso … che in questa sede si riproducono integralmente").

B. Nel successivo motivo, l’Agenzia – richiamata la "sentenza della CGCE … 6 settembre 2006, causa C-88/03" – denunzia "violazione dell’art. 87 Trattato CE" assumendo che, in base a detta "giurisprudenza", "concedere un credito d’imposta a favore di una impresa del sud che assuma un lavoratore è … tale da favorire la stessa rispetto ad identica impresa che assuma, anche più lavoratori, ma sia situata al nord": "dunque è selettivo" e, quindi, "ai sensi dell’art. 81 TR CEE", "è un aiuto di stato".

C. In terzo (ed ultimo) luogo, la ricorrente – esposto che "gli aiuti "de minimis"" ("100.000,00 Euro nel triennio") "sono quelli esentati in base al regolamento CE n. 69/2001 dalla procedura di controllo per gli aiuti di stato" – censura il "ragionamento alternativo" della Commissione Tributaria Regionale laddove ritiene applicabile "il regolamento CE n. 2204/2002 sull’assunzione dei disabili" ("che non prevede limiti d’importo") e denunzia "violazione della L. n. 289 del 2002, art. 63, lett. a) e c) e della L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10" esponendo che "il regolamento CE n. 2204/02":

– "non è … applicabile" perchè "entrato in vigore il giorno successivo all’entrata in vigore della L. n. 289 del 2002" e perchè "limita l’aiuto a determinate categorie di lavoratori" "lavoratore svantaggiato" e "lavoratore disabile") mentre "la L. n. 289 del 2002, art. 63, limita l’aiuto a certi territori";

– "serve a esentare dalla procedura ex art. 88 Trattato gli aiuti in esso elencai, ma non impone allo Stato l’entità di essi" per cui "la L. n. 388 del 2000, art. 7… non è disapplicabile". p. 3. Le ragioni della decisione.

Il ricorso – i cui motivi vanno esaminati congiuntamente per la loro inerenza alla medesima questione – deve essere accolto.

A. Sulla "quaestio iuris" della misura del "credito d’imposta" di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 63", in carenza di qualsivoglia convincente argomentazione contraria, deve ribadirsi il principio espresso nella richiamata decisione n. 21797 del 2011 secondo cui la "L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1", "nel rinnovare il regime di incentivi alle assunzioni, già disposto con la L. n. 388 del 2000, art. 7", "ha mantenuto esplicitamente ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7": "per le assunzioni di cui alle lett. a) e b)", infatti, giusta la successiva lettera "c)", "rimangono ferme … le disposizioni di cui alla citata L. n. 388 del 2000, art. 7", quindi tutte le "disposizioni" di detta norma, anche quella del comma 10 secondo la quale "all’ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di L. 180 milioni nel triennio".

La piana lettura di quest’ultima disposizione pone in luce l’assoluta irrilevanza della normativa comunitaria "Comunicazione della commissione CEE 96/c 68/06"; Regolamento 12 gennaio 2001 n. 69 della Commissione relativo "all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d’importanza minore ("de minimis")" sugli "aiuti di stato" nonchè di quella Regolamento 5 dicembre 2002 n. 2204 della Commissione "relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione" sugli incentivi per incrementi occupazionali atteso che "il criterio comunitario ed de minimis" è stato espressamente adottato ("in via di rinvio alla relativa fonte normativa") dal legislatore nazionale, "nel legittimo esercizio dei suoi poteri discrezionali", quale tetto massimo ("misura limitata") dell’"ulteriore credito d’imposta in rassegna" che ha inteso attribuire ai "datori di lavoro".

B. La natura "nazionale" della norma (limitativa al "criterio comunitario c.d. de minimis" della misura massima dell’"ulteriore credito d’imposta" di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 63), infine, esclude in radice ogni incidenza sulla questione della norma dettata dall’art. 1 (rubricato: "esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, resa in data "1 giugno 2006 nella causa C-207/05"; "attuazione della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002"; "procedura d’infrazione ex art. 228 del Trattato CE n. 2006/2456") del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in L. 6 aprile 2007, n. 46 (recante "disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali") – in particolare di quella contenuta nell’ottavo comma (per il cui testo modificato dalla legge di conversione "sono esclusi dal cumulo per il computo dell’importo massimo fissato per l’applicazione della regola de minimis gli aiuti autorizzati dalla Commissione europea o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente") – atteso che l’esclusione ("sono esclusi") degli "aiuti autorizzati dalla Commissione europea o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente", ai fini del "computo dell’importo massimo fissato per l’applicazione della regola de minimis", dal "cumulo" (quindi dal complessivo "recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte") riguarda solo gli "aiuti", rientranti in detta previsione, che le norme nazionali abbiano concesso in misura superiore a detta "regola" comunitaria, non l’"ulteriore credito di imposta" qui in discussione perchè l’ammontare massimo dello stesso è stato legislativamente determinato in misura corrispondente a quella "regola". p. 4. Provvedimenti conclusivi.

Dall’esposta ermeneusi normativa discende evidente l’erroneità della sentenza impugnata la quale deve essere, di conseguenza, cassata.

La causa, involgente solo la questione giuridica esaminata, non abbisogna di nessun accertamento fattuale e, perciò, si sensi dell’art. 384 c.p.c., deve decisa nel merito da questo giudice di legittimità con il rigetto del ricorso di primo grado della contribuente, non avendo questa diritto, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 63, ad un credito di imposta maggiore di quello già riconosciuto dall’Agenzia. p. 5. Delle spese processuali.

Le spese processuali dell’intero giudizio vanno compensate integralmente tra le parti ai sensi del secondo comma dell’art. 92 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso di primo grado della contribuente; compensa integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *