Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-06-2011) 07-11-2011, n. 40074

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 21-7-2010 il Giudice monocratico del Tribunale di Lucera – Sez. di Apricena confermava nei confronti di D.N. U. la sentenza emessa dal Giudice di Pace del luogo in data 9- 11-2009, con la quale il predetto imputato era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 582 c.p., per aver cagionato lesioni ai danni di G.A., colpendolo con uno schiaffo, fatto avvenuto il 21-8-2006.

Per tale reato era stata inflitta la pena di giustizia con condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile.

-Avverso tale sentenza proponeva ricorso il D.N., deducendo:

1-la violazione dell’art. 533 c.p.p. e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

Sul punto rilevava che il giudice di appello aveva fornito errata versione delle deposizioni testimoniali, che risultavano ad avviso del ricorrente tra loro divergenti.

Peraltro rilevava contrasto tra dette deposizioni e la versione contenuta nella querela nonchè da quanto attestato nel referto medico.

Pertanto riteneva non univoci gli elementi addotti a sostegno della tesi accusatoria, evidenziando tra l’altro che dal referto non si desumeva indicazione di ecchimosi o di ematomi, onde doveva ritenersi non dimostrata la condotta relativa ad un pugno al viso infetto dall’imputato.

Nel merito richiamava le deposizioni della persona offesa e dei testi concludendo nel senso della loro difformità nella descrizione dell’evento.

Infine il ricorrente rilevava che era stata disattesa la richiesta della difesa per far accertare le lesioni con consulenza tecnica, censurando la sentenza anche nella valutazione della testimonianza resa dal teste della difesa(fl. 10 del ricorso).

2-Con ulteriore motivo il ricorrente censurava l’ammissione di parte civile, rilevando la violazione dell’art. 78 c.p.p..

A riguardo evidenziava che l’atto di costituzione di parte civile non conteneva l’esposizione delle ragioni che giustificavano la domanda di risarcimento.

Pertanto chiedeva di ritenere inammissibile la costituzione di parte civile e la revoca della condanna al pagamento delle spese la cui liquidazione riteneva di eccessiva entità.

Per tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso deve ritenersi privo di fondamento.

Quanto al primo motivo, si rileva che le censure di contraddittorietà ed illogicità della motivazione, oltre che di erronea interpretazione delle risultanze di prova testimoniale, in relazione a quanto denunciato dalla persona offesa, restano prive di conferma emergendo la esauriente e congrua motivazione resa dal Giudice di merito, che ha correttamente valutato il fondamento dell’accusa.

Invero, la deposizione della persona offesa dal reato, assume, secondo giurisprudenza di questa Corte, valore probatorio, anche in assenza di ulteriori elementi di prova, sempre che essa sia da ritenere attendibile. (V. Cass. Sez. 4 del 9-4-2004, n. 16860).

Nella specie, le dichiarazioni di parte lesa risultano corroborate da altri elementi, di contenuto chiaramente accusatorio, quali le deposizioni testimoniali di coloro che avevano assistito allo svolgimento della condotta contestata, nonchè dal referto medico inerente alle lesioni.

Nè le deduzioni difensive concernenti il mancato accoglimento della richiesta di disporre consulenza sulle lesioni assume valenza al fine di inficiare la legittimità della decisione, atteso che il giudice di merito valuta nell’ambito dei suoi poteri discrezionalità adeguatezza del materiale probatorio, per cui la consulenza di per sè non assurge a fonte di prova, (v. Cass. Sez. 6, del 4-4-2003 – n. 17629 – onde non è da valutare quale sotto l’aspetto della mancata assunzione di prova decisiva, riconducibile all’art. 606 c.p.p.).

Peraltro, una volta accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito, non è consentito alla Corte di Cassazione prendere in considerazione, sub specie di vizio motivazionale, la diversa valutazione delle risultanze processuali prospettata dal ricorrente. (v. Cass. Sez. 1 del 19 febbraio 1998, n. 6383 – Villani – RV 209787-).

Pertanto restano destituite di fondamento, le doglianze del ricorrente espresse nel primo motivo di ricorso.

Per ciò che concerne il secondo motivo, deve evidenziarsi che la parte civile ritualmente aveva specificato che la costituzione era finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni morali e materialità quantificare.

Dunque resta dimostrata la sussistenza dei requisiti formali della costituzione di parte civile, ai sensi dell’art. 78 c.p.p. essendo stata articolata la domanda risarcitoria riferita al fatto per cui si procede (v. Cass. Sez. 5 – del 23-10-1999, n. 684, Pindinello – RV 214876).

Resta inammissibile inoltre la censura inerente alla eccessiva entità della condanna alla rifusione delle spese, stante l’assenza di vizi di legittimità, ed essendo il Giudice dotato del potere di liquidare tali spese secondo il potere discrezionale, non censurabile in questa sede.

La Corte deve dunque rigettare il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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