T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 09-12-2011, n. 9640

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il provvedimento di determinazione dirigenziale di demolizione opere abusive di ristrutturazione, di ampliamento o sopraelevazione, emesso in data 18 settembre 2006 n.1626 e notificato in data 10.10.2006.

Sul punto si tratta di "ampliamento dell’appartamento preesistente mediante la realizzazione di un manufatto a livello del terrazzo in infissi sul parapetto originario e copertura in legno".

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1) Eccesso di potere (è stata presentata domanda di condono e sono state pagate le relative rate di oblazione);

2) Illegittimità per violazione di legge (precisano che responsabile dell’abuso è il Sig. Renato Vertone che ha presentato a che la domanda di condono edilizio).

Il Comune, con nota in data 5.2.2007, precisa che "l’istanza di sanatoria è stata presentata via internet ma non seguita poi dall’invio del fascicolo cartaceo in originale".

Con ord. n. 1218/2007 è stata accolta la domanda cautelare.

Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto in quanto il provvedimento impugnato è stato emesso in pendenza di domanda di sanatoria – presentata anteriormente – e non definita.

E’ principio giurisprudenziale, infatti, che – in pendenza di domanda di sanatoria – è preclusa all’Amministrazione la possibilità di adottare provvedimenti repressivi dell’abuso oggetto di detta domanda in quanto la repressione renderebbe inane la domanda di sanatoria che non potrebbe più svolgere la sua funzione di ricondurre a legittimità la costruzione abusiva.

Cosicchè proprio per consentire a tale domanda di esplicare i suoi effetti legittimanti, sempre che ricorrano le condizioni di legge, l’Amministrazione deve prioritariamente pronunciarsi su essa; del resto la repressione di un abuso edilizio sconta la illegittimità del soggetto autore, illegittimità che, in caso di pendenza di domanda di sanatoria, è suscettibile di conversione attraverso il particolare procedimento di sanatoria, per cui la repressione senza la previa definizione di tale domanda introdurrebbe surrettiziamente, senza le garanzie dello stesso procedimento di sanatoria, un definitivo giudizio di insanabilità dell’abuso.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato; restano salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza del Comune all’esito della domanda di sanatoria.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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