Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7360 Notificazione a mezzo posta Relata di notifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia promossa da M.G. contro la Regione Calabria è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Regione contro la sentenza della CTP di Catanzaro n. 406/3/2006 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 86598/05 per mancato pagamento delle tasse auto relative agli anni 2000, 2001 e 2002. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile. La notifica a mezzo del servizio postale, invero, non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ., è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione- come nel caso in esame- la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta l’inesistenza della notificazione e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *