T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 09-12-2011, n. 9639

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso è stata impugnata la nota prot. n. 114357/3304/F.P. del 23/06/06, del Min. della Giustizia – D.A.P. -, e il foglio di viaggio del 6/10/2006 emesso dal Min. della Giustizia – D.A.P. del Corpo di Polizia Penitenziaria – con il quale si ordina al ricorrente di prendere servizio presso la Casa Circondariale di Napoli – Poggioreale di Napoli il 4/11/06.

In data 4.6.2008 il medesimo ha depositato motivi aggiunti per il riconoscimento del diritto ad ottenere la rassegnazione dei compiti specialistici di operatore radio presso la centrale operativa di Napoli assegnati a seguito di superamento di corso concorso (interpello del 17.10.2000).

Il ricorso principale è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1). Violazione art. 97 Cost., violazione falsa applicazione del regolamento di Polizia penitenziaria di cui al DPR 82/99; eccesso di potere sotto vari profili, violazione e falsa applicazione L. 241/90; (sostiene che la sua collocazione presso la centrale operativo regionale di Napoli si è resa necessaria al fine della formazione del personale di polizia penitenziaria per la gestione territoriale della rete radiomobile sistema DAPNET; vi è ora con la revoca delle mansioni contraddittorietà; richiama l’art. 46 del DPR n. 82/99 in base al quale non può essere destinato ad altri compiti di istituto se non in casi eccezionali).

Con ord. n. 1231/07 è stata accolta la domanda cautelare.

Il presente ricorso è infondato e deve essere respinto.

In via preliminare, deve essere richiamata la normativa in materia.

L’art. 46 del DPR n. 82/1999 prevede che "1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che, a seguito di apposito corso di formazione curato dall’Amministrazione penitenziaria, viene addetto agli elaboratori periferici del sistema informativo automatizzato, svolge tutte le attività connesse alla gestione operativa dei sistemi di elaborazione e, in particolare, effettua le seguenti operazioni:

a) avviamento del sistema;

b) controllo operativo continuo del funzionamento del sistema e dei supporti di telecomunicazione;

c) salvataggio dei dati e ripristino degli archivi;

d) chiusura ordinata del sistema.

2. Il personale di cui al comma 1 deve, inoltre, osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell’ordine di servizio di cui all’articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.

3. Il personale di cui al comma 1 non può essere destinato ad altri compiti d’istituto, se non in casi eccezionali".

Nella specie, al ricorrente – come chiarito nella memoria difensiva di replica, datata 11.4.2008, non può applicarsi il citato comma 3 in quanto la norma limita espressamente il proprio ambito al "personale addetto al sistema informativo automatizzato" e il medesimo non rientra in questa categoria.

Controparte precisa che "le elementari mansioni di Operatore radio non possono essere ricomprese tra quelle, ben più complesse, del citato comma 3 dell’art. 46"; infatti, il comma 1 elenca una serie di attività (avviamento del sistema, controllo operativo continuo del funzionamento del sistema e dei supporti di telecomunicazioni, salvataggio dei dati e ripristino degli archivi, chiusura ordinata del sistema).

Con i motivi aggiunti, depositati il 4.6.2008, il ricorrente ha contestato di avere creato forti disagi all’organizzazione del delicato servizio dal quale è stato arbitrariamente rimosso; sostiene di avere svolto costantemente il proprio lavoro, secondo i turni prestabiliti, a fronte di altri colleghi del medesimo organico risultati "assenti giustificati" o "in forza" presso altri uffici.

Inconsistente si appalesa, altresì, il rilievo con cui è stato denunciato (sostanzialmente) il vizio di contraddittorietà e disparità di trattamento con riferimento alla posizione di altri dipendenti.

E’ palese la genericità delle indicazioni fornite dall’interessato.

Il riferimento, in ogni caso, è irrilevante ai fini in questione, essendo pacifico che il vizio di disparità di trattamento in tanto rileva in quanto, una volta rimosso, sia in grado di ricondurre situazioni di ingiustizia entro i canoni di legittimità; non viceversa, allorquando comporterebbe la perpetuazione di una situazione di illegittimità in forza della sua parificazione a casi analoghi, ancorché ormai cristallizzati (Cons. St., Sez. IV, n. 486 del 19.3.1998).

Inoltre, la recente giurisprudenza (cfr., C. Stato, sez. V, 10022000, n. 726) ha più volte precisato che la disparità di trattamento è sinonimo di eccesso di potere solo quando vi sia un’assoluta identità di situazioni oggettive, che valga a testimoniare dell’irrazionalità delle diverse conseguenze tratte dall’Amministrazione.

In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso, come in epigrafe proposto, e i successivi motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *