Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7359 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia promossa da P.E. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Roma n. 533/48/2006 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per Iva ed Irpef relative all’anno 2006.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Va preliminarmente rilevata la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al giudizio di appello.

Nel merito, con primo motivo (con cui deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento all’art. 345 c.p.c.) la ricorrente lamenta che la CTR abbia rilevato la definitività dell’atto di accertamento per mancata impugnazione nonostante la relativa eccezione sia stata sollevata dall’Ufficio solo con l’atto di appello.

La censura è infondata stante la rilevabilità, anche d’ufficio, dell’avvenuto decorso del termine, entro il quale il contribuente può proporre l’impugnativa dell’avviso di accertamento, in quanto stabilito in favore dell’Amministrazione finanziaria ed attinente a situazioni da questa non disponibili, perchè disciplinata, da un regime legale non derogabile, rinunciabile o modificabile dalle parti.

Con secondo motivo (con cui assume violazione ed errata applicazione di legge ex art. 360, n. 3 con riferimento al D.Lgs. 31 dicembre 1992, art. 19) la ricorrente assume che la sospensione dei termini a seguito della proposizione dell’istanza di autotutela legittimerebbe l’impugnativa, nel merito, della pretesa.

La censura è infondata. Analogamente a quanto statuito da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 16097 del 09/07/2009) con riferimento alla presentazione di deduzioni difensive riguardanti un atto proprio del procedimento di accertamento, deve escludersi che, in tema di contenzioso tributario, la presentazione di una istanza di autotutela sia idonea a sospendere il termine di decadenza previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, ai fini dell’impugnazione davanti al giudice tributario.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.600,00, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia, rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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