Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-05-2011) 07-11-2011, n. 40134

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza deliberata il 9 novembre 2010 la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, pronunciando ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti criminosi ascritti ad A.A. e giudicati con le sentenze emesse dalla stessa Corte di appello di Napoli il 28/01/2009 (irrevocabile il 14/06/2009), il 20/05/2008 (irrevocabile il 16/12/2008) e il 17/04/2007 (irrevocabile il 2/06/2007), determinando la pena unica da espiare in anni 14 di reclusione ed Euro 4.200,00 di multa.

2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, assumendo il difetto di competenza della medesima Corte di appello a provvedere, come giudice dell’esecuzione, sulla domanda del condannato, poichè l’ultima sentenza divenuta irrevocabile, emessa a carico dell’ A., è quella del Tribunale per i minorenni di Napoli in data 17 giugno 2008 (esecutiva dal 29 settembre 2009), donde la competenza, ex art. 665 c.p.p., comma 4, dello stesso Tribunale specializzato.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

Dalla lettura del certificato penale dell’ A. risulta che l’ultima sentenza passata in cosa giudicata è quella emessa dal Tribunale per i minorenni di Napoli il 17 giugno 2008, confermata con sentenza della Corte di appello di Napoli, sezione per i minorenni, in data 29 settembre 2009, cosicchè, a norma dell’art. 665 c.p.p., comma 4, il Giudice dell’esecuzione competente deve essere individuato nel Tribunale per i minorenni di Napoli.

Segue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al predetto Tribunale specializzato per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Napoli per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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