Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7358 Tassa rimozione rifiuti solidi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia promossa dalla Azienda Ospedaliera (OMISSIS) di Caltanisetta contro il Comune di Caltanisetta è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Caltanisetta n. 29/2/2006 che aveva accolto il ricorso dell’Azienda Ospedaliera avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) relativa alla Tassa di smaltimento rifiuti per l’anno 2002. La CTR rigettava il motivo di appello relativo alla nullità della sentenza della CTP per omessa indicazione della richiesta di c.t.u. formulata dall’Azienda, sia in quanto vizio formale, sia per carenza di interesse del Comune medesimo. Nel merito, la CTR riteneva ammissibile la richiesta di rideterminazione della Tarsu a seguito di nuova dichiarazione del legale rapp.te della Azienda attestante una diversa estensione degli immobili relativamente ai quali la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali venivano operati da ditta specializzata. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso l’Azienda Ospedaliera. Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Va preliminarmente affermata la tempestività del ricorso proposto nel termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile alla controversia in esame in quanto instaurata anteriormente al 4/7/2009 (v. L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1).

Va altresì rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica in quanto intestato alla Azienda Ospedaliera (OMISSIS), già fusa per incorporazione nell’azienda Sanitaria Provinciale di Caltanisetta, alla luce dei principi già affermati da questa Corte (Cass. 25/9/2009 n. 20650; Cass. 28/5/2008 n. 14066; Cass. 28/2/2008 n. 5273) secondo cui la citazione in giudizio notificata, nel regime successivo alla L. n. 353 del 1990, ad una società già incorporata in altra per fusione da epoca anteriore, è nulla, ai sensi dell’art. 163 cod. proc. civ., comma 3, n. 2 e art. 164 cod. proc. civ., poichè, a seguito della fusione per incorporazione, ai sensi dell’art. 2504-bis cod. civ., la società convenuta si è estinta e nei relativi rapporti è succeduta la società incorporante che ne ha assunto i diritti e gli obblighi; la nullità, rilevabile d’ufficio, resta tuttavia sanata con efficacia "ex tunc" perchè l’atto ha raggiunto lo scopo, a seguito della costituzione in giudizio della società incorporante.

Nel merito, con il primo motivo (con cui deduce: Nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 3, non avendo la stessa indicato una richiesta di parte riguardante la necessità di disporre un accertamento tecnico finalizzato a verificare la presenza di aree produttive di rifiuti ordinari tassabili all’interno dell’azienda ospedaliera in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) il ricorrente assume la nullità della decisione in quanto "i giudici di primo e di secondo grado, dovevano, in ossequio al disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, indicare nelle sentenze la richiesta formulata dell’Azienda Ospedaliera (OMISSIS)".

La censura è inammissibile in quanto priva di specifiche censure avverso la motivazione della sentenza della CTR che ha disatteso la doglianza sul rilievo che "tate omissione si risolve in un semplice vizio formale che nessuna influenza ha esercitato sulla decisione assunta dai primi giudici che risulta priva di vizi logici ed in secondo luogo perchè …l’appellante è carente di interesse a sollevarla".

Con secondo motivo (con cui deduce: nullità del procedimento e della sentenza per avere i giudici di secondo grado violato del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 24, che prevedono che la domanda possa essere contenuta soltanto nel ricorso introduttivo a pena di inammissibilità in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) il ricorrente lamenta che i giudici avrebbero omesso di rilevare la novità della domanda, "introdotta in giudizio con una memoria illustrativa".

Con terzo motivo (con cui deduce da nullità del procedimento e della sentenza per avere i giudici di secondo grado violato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, che prevede che non possono essere introdotti motivi nuovi in giudizio rispetto a quelli già sollevati nel ricorso introduttivo, in relazione all’art. 350 c.p.c., comma 1, n. 4) il ricorrente lamenta che la CTR non avrebbe rilevato la inammissibilità dei motivi aggiunti introdotti in primo grado dall’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) con la memoria del 23/12/2005.

Entrambi i motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. L’Azienda Ospedaliera, con il ricorso introduttivo, contestò la debenza del tributo in quanto provvedeva a proprie spese alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall’Ospedale per mezzo di impresa appositamente autorizzata dalla Regione. La successiva specificazione, da parte dell’Azienda Ospedaliera, delle superfici in ordine ai quali la tassazione avrebbe dovuto essere esclusa ("in via subordinata si chiede l’accoglimento parziale dell’annullamento della cartella limitatamente ai rifiuti sanitari… prodotti nella struttura destinata ad ospedale identificata con la superficie di mq.

23.000,30..) non può ritenersi domanda nuova in quanto non ha comportato un ampliamento all’originario "thema decidendum", relativo alla esistenza dei presupposti di tassabilità delle superfici degli immobili costituenti il complesso ospedaliere.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dell’Azienda Ospedaliera, delle spese del grado liquidate in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Azienda Ospedaliere (OMISSIS), delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 4100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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