Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Sezione V, con sentenza n. 3277 dell’8 marzo 2001, depositata l’11 luglio 2001, ha respinto, compensando le spese, il ricorso proposto dal dr. R. A., medico igienista transitato dal Comune di Napoli alla U.S.L. 44 di Napoli, per l’accertamento del diritto a percepire i compensi per le visite fiscali effettuate fuori dell’orario di servizio dal luglio 1986 al maggio 1988 o, in via subordinata, il compenso per lavoro straordinario dedicato a quelle visite.
2. Il dr. A., con atto notificato il 26 novembre 2001 e depositato il 13 dicembre 2001, ha interposto appello deducendo il travisamento dei fatti, avendo la sentenza affermato che la predetta attività rientrava nelle prestazioni libero professionali non accettate o riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale; erronea e carente motivazione, dovendo l’attività svolta essere comunque retribuita come effettuato fino al trasferimento alla U.S.L., e la prova del suo espletamento fuori orario è costituita dall’annotazione nei singoli referti medici consegnati alla U.S.L. dopo ogni visita.
3.1. L’A.S.L. Napoli 1 si è costituita con memoria depositata il 21 maggio 2002, eccependo l’inammissibilità dell’appello per la prescrizione del diritto preteso a seguito del trascorso del previsto termine quinquennale e ribadendo la legittimità dell’operato dell’Amministrazione.
3.2. L’interessato ha depositato in data 7 novembre 2008 una memoria a sostegno dei motivi dell’appello.
4. La V Sezione di questo Consiglio, con ordinanza n. 815 del 21 novembre 2008 depositata il 13 febbraio 2009, ha ordinato alla Segreteria di notificare l’avviso di cui all’articolo 9, comma 2, della legge n. 205/2000. come modificato dall’articolo 54, comma 1, del D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.
L’appellante ha quindi presentato in data 6 marzo 2009 istanza di fissazione di udienza e poi più domande di prelievo, da ultimo in data 12 aprile 2011.
5. All’udienza pubblica del 4 novembre 2011, presente il legale di parte appellante, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Ciò premesso in fatto l’appello, a prescindere dall’eccezione della prescrizione, è infondato, concordandosi con le sintetiche argomentazioni già svolte dai giudici di primo grado, che non abbisognano di integrazioni sostanziali.
In effetti, come ben evidenziato dal TAR, le prestazioni erogate dal dr. A., per le circostanze e modalità con le quali sono state espletate, non si inquadrano in un rapporto di pubblico impiego bensì in attività libera professionale svolta per il S.S.N. che, peraltro, non ha riconosciuto ad alcun titolo quel servizio.
Per di più l’interessato non ha fornito, a conferma della pretesa, prove documentali ufficiali, certe e inconfutabili, provenienti dall’Amministrazione, quali ordini di servizio, deliberazioni, convenzioni, né copia dei richiamati referti medici relativi alle singole visite.
7. L’appello è quindi infondato e va respinto.
Tenuto conto della particolarità della fattispecie e del tempo trascorso si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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