Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-12-2011, n. 6504 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, 23 marzo 2009, n. 1729, di cui oggi si chiede l’ottemperanza, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento del ricorso originario, ha accolto la domanda volta al riconoscimento del servizio preruolo svolto, quale tecnico laureato, dalla ricorrente, avente la qualifica di ricercatore universitario confermato.

Tanto, in base alle seguenti considerazioni:

– dispone l’art. 103, comma 3, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 che "ai ricercatori universitari all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l’attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall’art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28, nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente";

– tale disposizione non dava rilevanza al servizio preruolo come tecnico laureato;

– tuttavia la Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio6 giugno 2008, n. 191 ha dichiarato l’illegittimità di quel comma, nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca.

Per l’effetto, la citata decisione ha accolto il ricorso di primo grado e ha accertato il diritto della parte "al riconoscimento del servizio preruolo di cui in motivazione" ed ha affermato che "deve accogliersi l’appello, con riforma dell’impugnata sentenza, accoglimento del ricorso di prima istanza ed accertamento del servizio preruolo svolto dagli attuali appellanti quali tecnici laureati (come precisato dalla Corte costituzionale), fatti salvi i provvedimenti ulteriori della p.a. (che li emanerà nel pieno rispetto dei principi di diritto qui enunciati, con la dovuta ricostruzione di carriera ai fini giuridico – economici)".

2. In esecuzione di tale decisione, l’Amministrazione ha riconosciuto alla ricorrente otto anni di servizio pregresso quale tecnico laureato, e non ha riconosciuto interessi e rivalutazione.

3. Ha proposto ricorso per ottemperanza l’originaria ricorrente, lamentando che l’Amministrazione non avrebbe correttamente eseguito il giudicato in quanto avrebbe dovuto riconoscere 13 anni e 11 mesi di servizio preruolo e attribuire interessi e rivalutazione monetaria.

4. L’Amministrazione costituitasi in giudizio oppone che ai sensi dell’art. 103, comma 5, d.P.R. n. 382 del 1980 il limite massimo al riconoscimento dei servizi preruolo è di otto anni, e che il giudicato non contempla interessi e rivalutazione monetaria.

5. Il ricorso per ottemperanza è infondato.

5.1. Il giudicato ha affermato che il servizio preruolo di tecnico laureato andava riconosciuto nei termini precisati dalla Corte costituzionale.

La Corte cost., da un lato ha ritenuto che il servizio preruolo di tecnico laureato va riconosciuto negli stessi limiti degli altri servizi preruolo riconoscibili, vale a dire "per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera" (Corte cost., 21 maggio6 giugno 2008 n. 191).

Dall’altro lato, la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 103, comma 3, d.P.R. n. 382 del 1980, non ha toccato anche il comma 5, a tenore del quale "in ogni caso i riconoscimenti non possono superare complessivamente il limite massimo di otto anni".

E tale previsione è stata già in passato ritenuta costituzionalmente legittima (Corte cost., 9 marzo 1992, n. 96).

Consegue da quanto detto che legittimamente e in coerente esecuzione del giudicato l’Amministrazione ha riconosciuto il servizio preruolo di tecnico laureato nel limite di otto anni.

5.2. Quanto a interessi e rivalutazione:

– non sono mai stati chiesti con l’originario ricorso di primo grado (depositato al Tribunale amministrativo della Campania (Napoli) il 19 dicembre 2002), non potendosi la domanda di interessi e rivalutazione ritenere contenuta nelle generiche conclusioni del ricorso di primo grado in cui si afferma "si conclude per l’accoglimento del ricorso con ogni altra conseguenza di legge";

– non sono stati chiesti con l’atto di appello, non potendo la domanda di interessi e rivalutazione essere considerata implicita nelle generiche conclusioni dell’atto di appello in cui si dice "conseguenze di legge";

– per l’effetto il giudicato non contiene alcuna condanna alla loro corresponsione;

– per ulteriore conseguenza si deve ritenere che l’Amministrazione non era tenuta a corrisponderli.

Nemmeno è dato dal giudicato desumere un implicito riconoscimento degli interessi e rivalutazione, atteso che, da un lato, per il principio della domanda, il giudice non può attribuire accessori non richiesti e che, dall’altro lato, l’attribuzione di tali accessori implica la soluzione di svariate questioni in tema di criteri di computo e loro cumulo, che necessitano di statuizione espressa.

5.3. Nemmeno interessi e rivalutazione possono essere chiesti per la prima volta in sede di ottemperanza, atteso che si tratta di domanda accessoria di cognizione, che va articolata nel giudizio di cognizione, e atteso che nel giudizio di ottemperanza possono essere chiesti solo gli accessori maturati dopo la sentenza di cui si chiede l’esecuzione (l’art. 112, comma 3, Cod. proc. amm. codifica del resto un principio immanente all’ordinamento).

Sicché questo giudice non potrebbe, senza incorrere in responsabilità per danno erariale, riconoscere per la prima volta in sede di ottemperanza interessi e rivalutazione non attribuiti in sede di cognizione.

6. Da quanto esposto consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro cinquecento.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di euro cinquecento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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