Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-12-2011, n. 6503

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, rubricato al n. 4010/1990, la sig.ra M. C. G. in R. chiedeva l’esecuzione della sentenza del tribunale amministrativo della Campania 30 giugno 1989, n. 343.

Il ricorso veniva chiamato in discussione alla pubblica udienza del 18 dicembre 2008; in quella sede la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per l’esibizione di ulteriore documentazione.

Con decreto n. 9010 in data 21 dicembre 2009 il Presidente della Sezione V del Tribunale amministrativo adito dichiarava la perenzione del ricorso ai sensi dell’art. 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Avverso il predetto decreto la sig.ra M. C. G. in R. proponeva opposizione al Collegio che, con ordinanza n. 3689/11 in data 11 luglio 2011, la respingeva, confermando il decreto opposto.

La sig.ra M. C. G. in R. ha quindi proposto il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 7674/11, sostenendo che il rinvio della trattazione della causa a data da destinarsi a differenza della cancellazione della causa dal ruolo non impone la presentazione di nuova istanza di fissazione di udienza e che comunque alla data del decreto opposto non era decorso il termine biennale di cui all’art. 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

2. Il primo mezzo di gravame è infondato.

Questo Consiglio di Stato afferma, pacificamente, che il principio secondo il quale i ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non si sia compiuto alcun atto di procedura, è applicabile tutte le volte in cui, esauriti gli effetti della domanda di fissazione (per rinvio della udienza a data da destinarsi, per cancellazione della causa dal ruolo), l’onere di impulso processuale torni alle parti, le quali, per evitare la perenzione, devono attivarsi mediante nuovi atti di procedura (da ultimo Conns. Stato,, VI, 17 aprile 2009, n. 2318).

Atteso che il Collegio condivide tale pacifico orientamento l’argomentazione deve essere disattesa.

E’ invece fondata la seconda censura.

L’art. 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, all’epoca vigente, prevedeva la perenzione dei ricorsi in caso di inattività ultrabiennale.

Nel caso ora all’esame del Collegio il dies a quo dal quale computare il suddetto termine decorre dalla data di svolgimento dell’udienza pubblica per la trattazione del ricorso, avvenuta, come già sottolineato, il 18 dicembre 2008.

Il decreto di perenzione reca la data del 21 dicembre 2009 e quindi è anteriore al compimento del biennio.

L’ordinanza gravata deve di conseguenza essere annullata e la causa deve essere restituita al Tribunale amministrativo della Campania per la nuova iscrizione a ruolo.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 7674/11, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza gravata, annulla il decreto del Presidente della V Sezione del Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, n. 9010 in data 21 dicembre 2009 e dispone la trasmissione del fascicolo di causa alla segreteria dello stesso Tribunale, dove la causa dovrà essere riassunta.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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