Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-04-2011) 07-11-2011, n. 40125

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– Che P.L., con atto sottoscritto personalmente e depositato in data 23 settembre 2010 ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona deliberata il 24 giugno 2010, che aveva confermato quella del Tribunale di Ancona emessa Il 30 settembre 2009 che lo condannava alla pena di giustizia siccome colpevole del reato di favoreggiamento dell’ingresso Illegale di stranieri nel territorio dello Stato;

– che il predetto ricorrente, detenuto, con dichiarazione resa ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione avverso l’indicata sentenza.

Motivi della decisione

– Che in forza dell’intervenuta rinuncia all’impugnazione a norma dell’art. 589 cod. proc. pen..

Il ricorso deve dichiararsi inammissibile;

– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 500,00 ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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