Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-12-2011, n. 6502

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio 21 marzo 2011, n. 2453 che in ottemperanza della sentenza dello stesso Tribunale n. 4975 del 23 maggio 2008 ha rinnovato il giudizio di fondatezza sulla pretesa degli originari ricorrenti alla tempestiva conclusione del procedimento avviato dal già nominato commissario ad acta per l’adozione del piano paesistico, invitando lo stesso a determinare l’indennizzo spettante ai proprietari dei terreni per l’ipotesi di persistenza dei vincoli paesaggistici.

Deduce l’Amministrazione appellante la nullità della sentenza, in quanto emessa su ricorso non ritualmente notificato all’Avvocatura dello Stato, presso cui domiciliano ex lege le Amministrazioni dello Stato. Nel merito l’appellante censura la sentenza impugnata, in particolare nella parte in cui con la stessa sono stati ritenuti indennizzabili i vincoli paesaggistici, assimilandoli erroneamente ai vincoli di natura espropriativa.

Si sono costituite le parti private appellate per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione. Si è altresì costituita la Regione Campania per aderire all’appello e per chiederne l’accoglimento.

All’udienza del 29 novembre 2011 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

Osserva il Collegio che l’appello può essere definito con sentenza succintamente motivata sul primo ed assorbente motivo di ricorso, afferente l’inammissibilità del ricorso di primo grado per irritualità della notifica e la conseguente violazione delle regole sul contraddittorio processuale.

La censura è fondata. Il ricorso di primo grado risulta infatti notificato alle intimate Amministrazioni centrali dello Stato presso la loro sede istituzionale e non invece presso l’Avvocatura dello Stato, nei cui confronti va eseguita, in via esclusivae a pena di nullità, la notifica dei ricorsi amministrativi indirizzati alle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell’art.11 r.d. 16 novembre 1933, n. 1611. In base a tale ultima disposizione del testo unico sulle leggi in tema di rappresentanza e patrocinio delle amministrazioni dello Stato, le notifiche degli atti introduttivi devono essere effettuate nella sede dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa.; nel caso di specie,pertanto, in cui sono intimate amministrazioni centrali dello Stato, la notifica andava effettuata in Roma presso la sede dell’Avvocatura generale dello Stato (quale domiciliataria ex lege delle intimate Amministrazioni centrali).

Alla luce del superiore ed assorbente rilievo, la notifica qui effettuata presso l’Amministrazione anziché presso l’Avvocatura dello Stato è nulla, l’appello va accolto e, per l’effetto, va dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado e va annullata la impugnata sentenza.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso (RG n. 7626/2011) in appello di cui in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla la impugnata sentenza e dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

Condanna le parti private appellate costituite al pagamento, in favore delle Amministrazioni appellanti, delle spese e competenze del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi euro 2.000(duemila/00),oltre IVA e CAP come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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