Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7347 Imposta di pubblicità e affissioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società I.C.A. – Imposte Comunali Affini – srl ricorre nei confronti del sig. S.F., titolare della ditta individuale Bar Ristorante Albergo Eliseo, con sede in (OMISSIS), con ricorso notificato anche al Comune di Gallicano, per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha respinto l’appello avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato due avvisi di accertamento emessi dall’I.C.A. – nella qualità di concessionario del Comune di Gallicano per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni – per imposta sulla pubblicità 2008.

Con detti avvisi di accertamento l’I.C.A. aveva richiesto il pagamento dell’imposta sulla pubblicità con riferimento a taluni cartelli stradali indicatori della direzione del locale, apposti sulle strade del comune di Gallicano, ritenendo che detti cartelli assolvessero ad una funzione di pubblicizzazione del locale e non di mera agevolazione della circolazione stradale.

La Commissione Tributaria Regionale, per quanto qui interessa, ha confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento, disposto in primo grado, con la seguente motivazione: "in effetti una causa analoga alla precedente, riguardante le stesse parti ma relativa ad un diverso anno d’imposta, è già stata decisa da questa Sez. 13 della C.T.R. di Firenze. Si tratta della sentenza numero 38/13/2008 depositata il 30.6.08. Questa Commissione ritiene di non doversi discostare dall’orientamento espresso nella predetta sentenza e, pertanto, conferma la sentenza di primo grado".

Il ricorso dell’I.C.A. si fonda su due motivi.

La contribuente resiste con controricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 28.2.12, in cui il P.G. ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso – rubricato: "Inesistenza e/o nullità della sentenza per assenza assoluta di motivazione.

Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e dell’art. 161 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)" – la ricorrente lamenta l’inesistenza della motivazione sul capo di merito della sentenza gravata, sottolineando come il giudice territoriale si sia limitato a richiamare un proprio precedente, senza in alcun modo dar conto degli argomenti ivi esposti e delle ragioni dell’appellante.

Con il secondo motivo del ricorso – rubricato: "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 507 del 1993, art. 5 (art. 360 c.p.c., n. 3)." – la ricorrente afferma che la statuizione del giudice territoriale che ha negato la soggezione dei cartelli stradali de quibus all’imposta sulla pubblicità – evidentemente giudicandoli privi di efficacia pubblicitaria – violerebbe la norma richiamata, nell’interpretazione giurisprudenziale secondo cui anche i cartelli stradali sono soggetti all’imposta sulla pubblicità, in quanto, oltre ad agevolare la circolazione stradale, sono obbiettivamente idonei a far conoscere il nome ed il prodotto di un’azienda ad una pluralità indistinta di utenti. 11 primo motivo va giudicato fondato. E’ vero, infatti, che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, la motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, purchè il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione (sentenze nn. 13937/02, 979/09, 3367/11 e altre); ma è parimenti vero che, per poter ritenere che la motivazione per relationem sia idonea soddisfare l’obbligo motivazionale imposto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 è necessario che stessa dia conto delle argomentazioni delle parti e della identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio per relationem. Nella specie, la sentenza gravata risulta completamente priva:

a) sia della esposizione delle ragioni per cui le parti affermavano o, rispettivamente, negavano l’idoneità dei cartelli stradali de quibus a veicolare messaggi pubblicitari;

b) sia dell’esposizione degli argomenti di merito spesi al riguardo dal giudice di primo grado (a cui la sentenza gravata opera soltanto un criptico richiamo, a rigo 9 di pagina 2, riferito ad una non meglio specificata "attestazione rilasciata dalla Polizia municipale del Comune di Gallicano", delle quale non si riporta il contenuto);

c) sia dell’indicazione delle censure mosse nell’appello dell’I.C.A. agli argomenti spesi dal primo giudice.

Il rinvio al precedente costituito da altra sentenza della stessa Commissione, senza alcun riferimento ai termini delle questioni ivi trattate, si appalesa pertanto inadeguato a soddisfare l’obbligo di motivazione della sentenza, perchè non consente l’individuazione del tema del decidere, nè, quindi, la verifica della sua identità con il tema affrontato nella sentenza di riferimento (vedi, in argomento, le sentenze di questa Corte nn. 3547/2002, 13990/2003, 25138/2005, 1573/2007).

La sentenza gravata va quindi giudicata nulla per difetto del requisito di forma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4 (applicabile alla sentenza di secondo grado per il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61) e all’art. 118 disp. att. c.p.c. (applicabile al rito tributario in forza del generale rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del citato decreto delegato). Si deve quindi, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassare la sentenza gravata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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