Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-10-2011) 08-11-2011, n. 40515

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La cittadina cubana A.P.J. era imputata di simulazione di reato continuata per tre denunce di smarrimento e furto di documenti personali (passaporto, permesso di soggiorno, libretto sanitario del convivente), presentate il 5 settembre 2002, e poi il 13 maggio e l’8 ottobre 2003.

Assolta dal Tribunale di Trapani il 2.12.2008, per ritenuta mancata prova certa della consapevolezza, su appello della parte pubblica l’imputata è stata condannata alla pena di giustizia dalla Corte distrettuale con sentenza del 10-17.2.2011, limitatamente alla denuncia del 13 maggio 2003, relativa al passaporto ed al permesso di soggiorno, per l’assorbente ragione che si trattava di documenti mai ottenuti.

2. Ricorre nell’interesse della A.P. il difensore fiduciario, denunciando violazione di legge per avere la Corte d’appello – secondo il ricorso – ritenuto ininfluente l’incertezza circa la sussistenza del dolo, effettivamente presente nel processo.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza e genericità dell’unico motivo, che semplicemente ignora la puntuale argomentazione svolta sul punto della consapevolezza dalla Corte palermitana.

Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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