Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-10-2011) 08-11-2011, n. 40514

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso la sentenza 30.11.2010-20.1.2011 con cui la Corte d’appello di Salerno ha confermato la condanna per violazione degli artt. 316 ter e 483 c.p. inflitta a G.E., titolare della SRL GERMANO COSTRUZIONI, per avere percepito un contributo ex lege n. 488 del 1992 dichiarando falsamente di aver pagato a saldo tutti i fornitori in relazione alle spese sostenute per il programma di investimento (circostanza presupposto legittimante il contributo e risultata non conforme al vero, risultando nella contabilità sociale pagamenti ancora da effettuare per circa 300.000 Euro; fatti contestati come consumati il 31.7.2001, il 18.1.2002, il 22.1.2003), ricorre nell’interesse dell’imputato il difensore, denunciando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente la Corte d’appello avrebbe "messo in non cale" la nozione di pagamento a saldo dei creditori e le dichiarazioni del teste a difesa ing. P., sulla sussistenza delle condizioni per ottenere il finanziamento per gli investimenti poi effettivamente fatti.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile. Si limita infatti a riproporre in termini del tutto generici ed apodittici deduzioni già proposte ai due Giudici del merito e da entrambi disattese con specifica motivazione (la Corte d’appello a pag. 2), in particolare quanto ai punti dell’effettivo mancato pagamento dei debiti nei confronti dei fornitori e della discrasia oggettiva rilevata dalla Guardia di finanza.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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