Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7343 Società cooperative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 591/2009, depositata il 12.11.2009 la Commissione Tributaria Regionale di Roma rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso della società cooperativa Fontana di Papa Vini d’Italia avverso l’avviso di accertamento, per l’anno 2002, con cui si accertava che la società non aveva operato in regime di mutualità accertando un maggiore Irpeg per l’importo di Euro 134.634 e una maggiore Irap per l’importo di Euro 65.273, irrorando le prescritte sanzioni.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma confermava la spettanza delle esenzioni in cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 10 la deducibilità del compenso pagato gli amministratori, nonchè la ripresa relativa alle ritenute d’acconto, confermando, del resto, l’accertamento.

L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale denunciando, quale unico mezzo, insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rilevando come la società, attraverso la ed. valorizzazione dei conferimenti avesse provveduto in via indiretta alla distribuzione di utili soci, sottraendosi all’obbligo di destinare il 3% degli utili a fondo mutualistico di appartenenza sancito dalla L. n. 59 del 1992, art. 11, comma 4.

La società intimata si è costituita nel giudizio di legittimità con controricorso eccependo l’infondatezza dei motivi del ricorso principale. L’ Agenzia delle Entrate presentava memoria.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 23.2.2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Lamenta l’Agenzia ricorrente, sotto il profilo del difetto di motivazione che la Commissione tributaria regionale ha omesso di prendere in considerazione l’avanzo di gestione calcolato prima della redazione del bilancio di esercizio che rappresenta il costo delle uve conferite dai soci, senza tener conto, nel calcolare il valore di conferimento dei soci, di tutti i componenti positivi e negativi di reddito, compresi i contributi vari ricevuti in conto esercizio o in conto impianti, nonchè gli oneri e proventi straordinari.

Ritiene, in sintesi, l’Ufficio che un esame motivato avrebbe consentito ai giudici di appello di ritenere che i contributi costituivano una componente della valorizzazione dei conferimenti operati dei soci che comprendeva anche gli oneri e proventi straordinari di esercizio e che, in tal modo, la società aveva operato una distribuzione indiretta degli utili sottraendosi, al contempo, all’obbligo di destinare al fondo mutualistico di appartenenza il 3% degli utili stessi, L. n. 59 del 2002, ex art. 12, comma 4. Tale censura avrebbe, tuttavia dovuto essere rappresentata sotto il profilo della violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3 risolvendosi nella mancata applicazione della normativa di riferimento, anche sotto il profilo eventuale della elusione.

Infatti, mentre il vizio di falsa applicazione della legge si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico (con la correlata necessità che la sua denunzia debba avvenire mediante l’indicazione precisa dei punti della sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse, fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla dottrina prevalente), il vizio relativo all’incongruità della motivazione comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo qualora il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione (Sez. 3, Sentenza n. 10295 del 07/05/2007 (Rv.

596657).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno anche precisato, con la sentenza n. 28054 del 2008, che il vizio di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche. Nel caso in esame risultano accertati gli elementi del fatto e si deve decidere solo della violazione di norme di diritto mentre il dedotto vizio di motivazione non rileva nelle questioni di diritto. Un vizio di motivazione avrebbe potuto ravvisarsi nel critico recepimento delle conclusioni del verbale d’ispezione straordinaria del Ministero del Lavoro, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti mutualistici richiesti agli effetti fiscali, che ha concluso per la regolare gestione del sodalizio nel rispetto dei principi mutualistici, senza valutazione alcuna al riguardo da parte dei giudici di merito in ordine a tali conclusioni. Tuttavia, tale rilievo non è stato formulato dalla ricorrente e, comunque, costituisce questione subordinata alle ulteriori argomentazioni di diritto della CTR poste a fondamento del rigetto dell’appello dell’Ufficio.

La questione controversa, che costituisce eventuale violazione di norme di legge, concerne, invece, il controverso metodo di valorizzazione dei conferimenti in relazione alla valutazione delle uve conferite da parte dei soci, essendo stati i contributi in conto esercizio sommati ai ricavi, concorrendo a formare il prezzo delle uve, in forza delle interpretazione del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, numero 17, secondo cui "gli aiuti, premi, contributi, compensazioni finanziarie erogati dall’AIMA devono intendersi interventi destinati al sostegno della produzione agricola e pertanto non sono prestazioni imponibili ai fini dell’IVA" Va, quindi, rigettato il ricorso dell’Agenzia.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7.000,00 per onorari, Euro 100 per spese e rimborso forfettario accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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