Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-12-2011, n. 6495 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con d.d.g. 22 novembre 2004 veniva indetto il bando per un corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la scuola primaria.

La signora P. G. presentava domanda di partecipazione ma veniva esclusa per difetto del requisito della laurea o titolo equiparato.

2. Con un primo ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio la P. – odierna appellante – contestava gli atti del concorso ordinario a dirigente scolastico per la scuola primaria e secondaria di primo grado, nonché per la scuola secondaria di secondo grado, tra cui in specie il decreto che aveva disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale per difetto del requisito della laurea.

A fondamento della contestata esclusione, l’Amministrazione aveva addotto la ritenuta non equiparabilità del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari (di cui la ricorrente era in possesso) al diploma di laurea richiesto dalla lex specialis per l’ammissione al concorso.

3. La ricorrente veniva ammessa con riserva al concorso in virtù di ordinanza cautelare del giudice, e sosteneva le prove scritte e orali con esito positivo.

4. Nel frattempo, in data 1 aprile 2006, l’interessata conseguiva la laurea.

5. Il ricorso veniva respinto nel merito dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Roma, sez. IIIbis, con sentenza 8 ottobre 2006, n. 9818. La decisione escludeva che il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari fosse equiparabile al diploma di laurea e osservava che il bando di concorso, nella parte in cui richiede per la partecipazione al concorso il possesso della "laurea o titolo equiparato", ha riguardo comunque alla laurea preesistente alla riforma dei titoli accademici, non già quindi ai diplomi universitari o alle lauree triennali.

6. Contro tale sentenza l’interessata proponeva appello al Consiglio di Stato.

L’appello veniva dichiarato inammissibile con la decisione della sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1183.

7. Essendo nel frattempo sopravvenuto l’art. 1, comma 619, l. 27 dicembre 2006, n. 296, l’interessata veniva ammessa con riserva a partecipare ad un corso intensivo di formazione.

8. Tuttavia, sopravvenuta la decisione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 9818/2006, l’Amministrazione con provvedimento 6 aprile 2007 depennava l’interessata dalla graduatoria degli ammessi alla formazione intensiva ed esclusa dal corso di formazione.

9. Con successivo provvedimento 4 luglio 2007 veniva approvata la graduatoria generale di merito, senza inclusione del nominativo della professoressa P..

L’interessata, ritenendo di aver titolo ad essere ammessa al concorso in sanatoria, ai sensi dell’art. 1, comma 619, l. n. 296 del 2006, avendo conseguito nel frattempo la laurea (aprile 2006) proponeva un altro ricorso al Tribunale amministrativo della Campania (Napoli).

10. Tale secondo ricorso è stato respinto con la sentenza n. 4270/2009 oggetto del presente appello.

Il giudice ha affermato che non ricorrono i presupposti per l’applicazione nel caso di specie, dell’invocato art. 1, comma 619, l. n. 296 del 2006. Ciò in quanto se è vero che la norma intende sanare la posizione dei soggetti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare (in sede giurisdizionale o amministrativa), tanto tuttavia varrebbe solo con riguardo ai candidati in possesso ab origine dei prescritti requisiti. Resta perciò fermo che i requisiti vanno posseduti alla data di scadenza del bando, e che sono irrilevanti i requisiti acquisiti successivamente.

11. L’appellante critica la sentenza propugnando una diversa interpretazione della disposizione in base ai canoni dell’interpretazione letterale, teleologica, storica e alla luce dei lavori preparatori.

In base alla proposta interpretazione, "il possesso dei prescritti requisiti" doveva essere riferito non alla data di scadenza del bando, ma alla data di entrata in vigore della legge di sanatoria.

L’appellante aggiunge che il titolo medio tempore conseguito, laurea in scienza dell’educazione, è requisito idoneo per l’ammissione al corso.

12. L’appello va respinto.

Non vi sono elementi esegetici per aderire alla tesi di parte appellante, secondo cui l’art. 1, comma 619, l. 27 dicembre 2006, n. 296 nel disporre la regolarizzazione degli ammessi con riserva al concorso, ha inteso modificare il termine del possesso dei requisiti, differendolo dalla data di scadenza del bando alla data di entrata in vigore della legge di sanatoria.

Infatti la previsione prevede la possibilità di nomina de "i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione, con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell’esame finale previsto dal bando medesimo".

La previsione non indica alcuna data in cui i requisiti devono essere posseduti e pertanto, nel suo silenzio, non può che valere la regola generale secondo cui i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. La deroga a tale regola generale, in funzione di sanatoria, essendo eccezionale, avrebbe dovuto essere prevista espressamente e puntualmente.

13. In conclusione l’appello va respinto.

In considerazione della novità della questione le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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